Le agevolazioni al Superbonus 110% e le novità per il fotovoltaico negli emendamenti al DL Semplificazioni

23, Lug 2021 | Efficienza energetica

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Il Decreto Semplificazioni  o DL 77 o Recovery sulla governance del  PNRR, ha ottenuto l’ok delle commissioni e, in seguito all’approvazione di un pacchetto di emendamenti, porta nuove agevolazioni al Superbonus 110%  e per le fonti rinnovabili, in particolare per i pannelli fotovoltaici. Il DL, dopo il passaggio alla Camera a Montecitorio, approderà al Senato dove dovrà essere approvato senza modifiche entro il 30 luglio. Più precisamente ecco le novità per il Superbonus che viene ulteriormente alleggerito nelle procedure per favorire interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica:

  • Cappotto termico e cordolo anti-sismico, andranno in deroga alle norme sulle distanze minime fra edifici
  • Pannelli fotovoltaici: si potranno installare sistemi fotovoltaici con pannelli solari (solo integrati e non riflettenti) sui tetti anche nei centri storici, ovvero nelle Zone A individuate dai Comuni dopo il 1968
  • Non c’è più l’obbligo della dichiarazione di conformità urbanistica sia in caso di Superbonus 110% sia in caso di Sisma-bonus, per opere di intervento strutturale come ad esempio il rifacimento del tetto
  • Per gli interventi agevolati con il Superbonus, ad eccezione delle demolizioni e ricostruzioni, che riguardano le “parti strutturali degli edifici o i prospetti” sarà sufficiente la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata di cui avevamo già parlato nell’articolo “Le novità della CILA Superbonus “) modello Superbonus (con indicato il numero del titolo edilizio originario dell’immobile) in quanto saranno considerati manutenzione straordinaria
  • Per le opere classificate come “edilizia libera” è sufficiente la CILA con la semplice descrizione dell’intervento mentre in caso di modifiche in corso d’opera basterà comunicarle a fine lavori come integrazione della stessa CILA presentata e non è richiesta la Scia (segnalazione certificata di inizio attività)
  • L’agevolazione fiscale non decade per le “violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle funzioni di controllo”

Inoltre per i sistemi ad energia solare è stato approvato l’emendamento che consentirà di realizzare impianti fotovoltaici nei siti di interesse nazionale, ovvero nelle cosiddette aree SIN, zone contaminate che necessitano di interventi di bonifica del suolo, anche su terreni ex agricoli. In Italia la superficie di aree SIN è pari a 171.211 ettari e rappresenta lo 0,57% della superficie totale.

In conformità con i target europei, il 37% del PNRR italiano punterà a raggiungere gli obiettivi verdi attraverso progetti di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, maggior uso delle energie rinnovabili.

Per tutte le scadenze del Superbonus 110% dopo la conversione del PNRR potete leggere il nostro approfondimento sulle proroghe a Superbonus 110%, sconto e cessione del credito.

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