Abruzzo, rinnovabili e vincolo paesaggistico: il Tar dice sì ai pannelli fotovoltaici sui tetti

22, Mag 2023 | Efficienza energetica, NEWS DAL MONDO SUNCITY

Tempo di lettura:

Abruzzo, rinnovabili e vincolo paesaggistico: il Tar dice sì ai pannelli fotovoltaici sui tetti. Il Tar Abruzzo con la sentenza n. 214/2023, ha accolto il ricorso di alcuni privati ai quali la Soprintendenza aveva dato parere negativo all’installazione di pannelli fotovoltaici sopra i tetti di abitazioni private.

Il caso trattato dal TAR riguarda la realizzazione da parte di tre famiglie del borgo di Pacentro di un progetto per la manutenzione straordinaria degli immobili di loro proprietà ricadenti in area paesaggisticamente vincolata all’interno di un parco. L’intervento, eseguito beneficiando del Superbonus, prevedeva la realizzazione di 3 impianti fotovoltaici, ciascuno per ognuna delle unità abitative, tramite l’installazione di 60 pannelli fotovoltaici sulla falda di copertura che secondo il progetto sarebbero stati  “inseriti a livello delle tegole, dello stesso colore delle stesse e non riflettenti”.

Secondo il Tar, che ha accolto il ricorso contro il diniego della Soprintendenza che si faceva scudo con il vincolo paesaggistico per la quale “i pannelli fotovoltaici non apparivano compatibili con l’immagine tradizionale dei coppi di laterizio e di conseguenza con i valori del contesto naturale e rurale del paesaggistico circostante” il “diniego – anche parziale – dell’autorizzazione paesaggistica deve contenere una sufficiente esternazione delle peculiari ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea a inserirsi nell’ambiente, attraverso l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare, oltre una valutazione meramente estetica. A maggior ragione, puntuali e analitiche debbono essere le ragioni del diniego qualora l’autorizzazione richiesta riguardi la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nei cui confronti l’ordinamento legislativo esprime un chiaro favore potendo essi concorrere, indirettamente, alla salvaguardia degli stessi valori paesaggistici.”

Difatti, continuano i giudici, “l’impiego di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è qualificato dalla legislazione vigente come opera di pubblica utilità ed è incentivato dalla legge in vista del perseguimento di preminenti finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell’ambiente e dell’ecosistema, sicché le motivazioni del diniego devono essere particolarmente stringenti (T.A.R. Veneto 20 febbraio 2023, n. 233).”

Il Tribunale amministrativo abruzzese ha inoltre sottolineato che “è stato altresì rimarcato in giurisprudenza che il favore legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l’impedimento assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell’impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo paesaggistico deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva”.

Secondo il Tar, dato che “il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto eurounitario (art. 11 del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28), non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. Essendo cambiato il quadro normativo, e anche la sensibilità collettiva verso l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, risulta inevitabilmente diverso anche il modo in cui sono valutate le modifiche all’aspetto tradizionale dei luoghi. Occorre quindi focalizzare l’attenzione sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante”.

No quindi a divieti preconfezionati. Nel caso specifico, continua il Tar, “la Soprintendenza si è limitata a contestare, in via automatica senza spiegazioni consistenti, l’alterazione dell’equilibrio paesaggistico del territorio a causa della mera circostanza della prevista installazione di pannelli fotovoltaici, senza farsi carico del dovuto bilanciamento fra tutela paesaggistica ed esigenze di sostenibilità energetica”.

I giudici concludono che “ la soluzione progettuale proposta dai ricorrenti, come risulta chiaramente dalla relazione tecnica, va invece nella direzione di contemperare l’interesse generale alla tutela del paesaggio con l’interesse, altrettanto generale, allo sviluppo dell’uso di fonti energetiche rinnovabili attraverso l’adozione di specifiche cautele tese a minimizzare l’impatto della installazione dei pannelli fotovoltaici del caso. Il ricorso è, quindi, accolto.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per non perderti i prossimi articoli Iscriviti alla nostra newsletter!

Gratuito e senza impegno, ti cancelli quando vuoi.

Newsletter semplice
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Questo messaggio è visibile solo agli amministratori.
Problema di visualizzazione dei post di Facebook. Cache di backup in uso.
Errore: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Tipo: OAuthException