Come stabilito dalla legge di Bilancio 2023 e chiarito dalla Circolare n. 17 E dell’Agenzia delle Entrate, per fotovoltaico e sistemi di accumulo, il Superbonus onlus ovvero il Superbonus 110% per l’installazione di impianti fotovoltaici può essere fruito anche dalle Onlus, le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) come specifica l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 13 giugno scorso, spiegando le ultime modifiche normative (Decreto “Aiuti-quater”, legge di Bilancio 2023 e Decreto “Cessioni”) che hanno interessato l’agevolazione fiscale.
Legge di Bilancio 2023: impianti fotovoltaici per ONLUS/APS/ODV
La circolare si sofferma sullo sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici: la Legge di Bilancio 2023 ha stabilito infatti che alle ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, di cui alla lett. d-bis) dell’art. 119 co. 9 del DL 34/2020, il Superbonus spetta anche per gli interventi “trainati” di installazione di impianti solari fotovoltaici, di cui all’art. 119 co. 5 dello stesso DL, installati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli interventi “trainanti”, a condizione che questi ultimi immobili siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’art. 136 co. 1 lett. b) e c) e all’art. 142 co. 1 del DLgs. 42/2004. La detrazione compete nei limiti stabiliti dall’art. 119 co. 5 del DL 34/2020.
Ricordiamo che, essendo interventi “trainati” (installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a quello dell’impianto solare fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati; installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati) la sola installazione di pannelli fotovoltaici o batterie di accumulo non è sufficiente per accedere alla detrazione 110%. È infatti necessario che questi interventi vengano effettuati insieme ad uno degli interventi “trainanti” (isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria; interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico). Questo è il primo requisito, quello fondamentale. Il secondo requisito è che l’impianto sia grid-connected e che l’energia non autoconsumata dall’impianto fotovoltaico, o non condivisa per l’autoconsumo, sia ceduta al GSE (Gestore dei servizi energetici).
Viene stabilito, inoltre, che “fermo restando le disposizioni previste dal comma 10- bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110 per cento delle spese sostenute”. Il senso del Superbonus Onlus parrebbe essere quello di applicare il Superbonus con aliquota del 110% per gli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici di ONLUS, ODV e APS di cui sopra, fino alla soglia di 200 chilowatt. L’Agenzia chiarisce che questa agevolazione vale anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti agevolati.
Tra gli altri chiarimenti per fruire delle detrazioni sul Superbonus, alla luce delle ultime modifiche normative (Decreto “Aiuti-quater”, Legge di Bilancio 2023 e Decreto “Cessioni”), l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.13/E, ha inoltre rimarcato la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Per le spese sostenute dopo questa data, invece, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, è possibile avvalersi dell’Ecobonus per gli interventi di efficienza energetica, del Sismabonus per gli interventi antisismici o del Bonus casa per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Il documento di prassi fornisce, inoltre, delucidazioni sulla possibilità, a partire dal periodo di imposta 2023, di ripartire la detrazione in 10 anni, anziché in 4, per le spese sostenute nel 2022.
Il Superbonus e i bonus edilizi nella nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate
Ricordiamo, che il Superbonus riguarda la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, per interventi “trainanti” e “trainati” di efficienza energetica da ripartire in 5 quote annuali di pari importo per gli importi spesi entro il 31 dicembre 2021 e, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo. Mentre, per le spese sostenute nel 2022 la detrazione può essere ripartita su opzione del contribuente in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. Tale opzione risulta essere irrevocabile ed è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
Inoltre, il decreto legge n. 34 del 2020, ha introdotto con l’art. 121 la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (c.d. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito.
Tra i soggetti che possono beneficiare del Superbonus ci sono:
-condomìni;
-persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno del condominio o dell’edificio; le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni per gli interventi effettuati su unità immobiliari (edifici unifamiliari, ad esempio villette) per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per spese sostenute entro il 30 settembre 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
L’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato il 23 giugno la circolare 17/E “contenente la raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte terza” e che precisa quali sono i documenti da conservare per usufruire del Superbonus in fase di dichiarazione dei redditi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA