Cessione del credito e sconto in fattura per i bonus edilizi: è ancora possibile anche per i ritardatari accedervi grazie alla “remissione in bonis” che prevede un adempimento fiscale pari a 250 euro. C’è infatti tempo fino al 30 novembre 2022 per l’invio all’Agenzia delle Entrate, una possibilità ulteriore per chi non ha rispettato la scadenza del 29 aprile scorso. Con la risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022, l’Agenzia delle entrate ha infatti fornito le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, che consente al beneficiario di bonus edili “cedibili” di inviare la comunicazione per le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, ovvero le opzioni alternative alla fruizione delle detrazioni relative al3e ai bonus casa, oltre i termini di legge.
Come funziona la “remissione in bonis” per usufruire della cessione del credito dei bonus edilizi
La remissione in bonis, introdotta dal Dl 16/2012 (art. 2), è una particolare forma di ravvedimento in conseguenza di mancate comunicazioni o di mere dimenticanze formali da parte del contribuente. In pratica, come spiega l’Agenzia “se la violazione non è stata ancora constatata e non è iniziata alcuna attività di accertamento, il contribuente, che possiede i requisiti fissati dalle norme di riferimento, può trasmettere la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 471/1997, tramite F24 senza possibilità di compensazione (articolo 2, comma 1, Dl n. 16/2012).
Per far ciò dovrà utilizzare modello F24 Elide, indicando il codice tributo “8114”, istituito con risoluzione n. 46/2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/2018.”
Nel modello F24 ELIDE va riportato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
Ai fini della compilazione del modello F24 ELIDE, si precisa che:
- nella sezione “Contribuente” vanno indicati:
– il “codice fiscale” e i “dati anagrafici” del titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto; in caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione;
– nel campo relativo al “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” va riportato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, va riportato il codice fiscale di uno di essi.
- nella sezione “Erario ed altro” vanno indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, il codice tributo 8114;
– nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.
Per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la comunicazione potrà essere trasmessa entro il 30 novembre 2022.
Da questa data decorreranno poi i cinque giorni aggiuntivi previsti per l’annullamento o la sostituzione della comunicazione, in caso di errori. La finestra temporale si chiuderà quindi il 5 dicembre. Oltre tale data non saranno ammesse ulteriori modifiche.
Come funzionano la cessione del credito e lo sconto in fattura
La Comunicazione dell’opzione per sconto in fattura/cessione del credito, in linea generale, deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, e che tale termine è stato prorogato:
-al 29 aprile 2022, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020;
-al 15 ottobre 2022, esclusivamente per i soggetti IRES e i titolari di P.IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.
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