Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono la risposta alla sempre più crescente domanda di un approvvigionamento energetico decentralizzato e digitale.Ma come fare per creare una comunità energetica condominiale?
Una delle nuove modalità per promuovere l’energia sostenibile introdotte dagli ultimi Decreti è la possibilità di creare comunità energetiche rinnovabili, particolarmente in contesti condominiali. Queste comunità permettono ai condomini di produrre, condividere e consumare energia rinnovabile, riducendo i costi energetici e contribuendo alla sostenibilità ambientale.
Cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili
Le comunità energetiche rinnovabili (CER) sono gruppi di utenti che si uniscono per produrre e gestire energia rinnovabile localmente. Questi gruppi possono essere costituiti da cittadini, imprese, enti locali o, come in questo caso, condomini. L’obiettivo principale è quello di creare un sistema energetico decentralizzato che favorisca l’autoconsumo e la condivisione dell’energia prodotta.
Grazie al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CER), in vigore dal 24 gennaio 2024, lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia sono finalmente possibili. Dall’8 aprile tramite il portale del GSE è inoltre possibile inviare le richieste per gli incentivi CER e le configurazioni di autoconsumo.
Requisiti per la Creazione di una Comunità Energetica Condominiale
1. Normative di Riferimento:
In Italia, la normativa che disciplina le comunità energetiche rinnovabili è regolamentato dalla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE) ed è stato recepito in Italia attraverso il D.L. 162/2019. L’art. 21 della Direttiva UE RED II definisce la configurazione di una comunità energetica condominiale come quella costituita dai proprietari degli appartamenti di un singolo condominio che si uniscono per installare un impianto di energia rinnovabile in configurazione di autoconsumo collettivo.
2. Cos’è l’autoconsumo collettivo:
Si definisce autoconsumo collettivo o comunità energetica condominiale quella in cui i partecipanti alla comunità energetica e l’impianto di produzione rinnovabile sono locati nello stesso edificio o, al limite, nell’area strettamente afferente al condominio.
Infatti, i punti di connessione (ovvero i contatori) degli utenti finali di un gruppo di autoconsumatori devono essere collocati nell’area afferente allo stesso edificio o condominio. Gli impianti possono essere situati nell’edificio o condominio o anche presso altri siti nella piena disponibilità di uno o più clienti finali del gruppo, ma sempre nell’ambito dell’area afferente alla medesima cabina primaria.
3. Consenso dei condomini:
Per creare una comunità energetica condominiale è essenziale ottenere il consenso e il coinvolgimento attivo dei condomini interessati. Tutti gli occupanti dello stesso edificio, compresi nuclei familiari, uffici, strutture ricettive e attività commerciali possono partecipare alla comunità energetica condominiale.
Ma non è obbligatorio che tutti i condomini aderiscano al progetto. Per formare un gruppo di autoconsumatori collettivi, sono sufficienti anche solo due condomini che risiedono in due unità immobiliari separate, entrambe all’interno dello stesso edificio o condominio. Solo i due condomini in questo caso condivideranno i costi dell’impianto fotovoltaico condominiale e beneficeranno solo loro dei risparmi energetici derivanti.
Questo può richiedere riunioni condominiali, votazioni e la stesura di accordi formali ma non è necessaria l’unanimità in sede assembleare. Tuttavia, la costituzione di un autoconsumo collettivo rientra tra le innovazioni previste dal’ articolo 1120 Codice civile comma 2 e la giurisprudenza consiglia di deliberarla all’unanimità. Invece, per procedere alla progettazione e realizzazione occorre una delibera approvata in prima convocazione con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (articolo 1136 comma 2 Codice civile).
Iter per la Creazione di una Comunità Energetica Condominiale
1. Studio di Fattibilità:
Un’analisi preliminare per valutare la fattibilità tecnica ed economica del progetto di comunità energetica condominiale e che quindi analizzi consumi, fabbisogni, costi, produttività e rendimento dell’impianto è necessaria. Questo include l’analisi del potenziale solare (o di altre fonti rinnovabili), lo spazio disponibile per l’installazione degli impianti e la valutazione dei costi e dei benefici.
2. Creazione del gruppo di partecipanti e redazione dell’accordo
Dopo aver individuato i condomini aderenti al progetto che, come già detto possono essere nuclei familiari, uffici, strutture ricettive e attività commerciali, diventano i produttori e/o clienti finali titolari di un punto di connessione all’interno dello stesso edificio o condominio, si procede alla redazione di un accordo privato che ha lo scopo di regolare le relazioni tra i clienti finali, cioè tra i condomini e i produttori in particolare per definire la distribuzione degli incentivi derivanti dal funzionamento della CER. L’accordo privato può essere fatto tramite un verbale di delibera assembleare che attesta la decisione di istituire un gruppo di autoconsumatori e che deve essere sottoscritto dai condomini che aderiscono alla configurazione di autoconsumo collettivo.
3. Nomina di un referente GSE
I condomini che vogliono creare una comunità energetica condominiale possono accordarsi sottoscrivendo un contratto di diritto privato e nominando un referente che terrà i rapporti con il GSE, gestendo le comunicazioni con quest’ultimo e che sarà incaricato di presentare la richiesta per accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa presso il GSE, oltre a procedere all’invio delle fatture al GSE e distribuire i benefici economici tra i partecipanti all’autoconsumo collettivo.
4. Progettazione Tecnica:
È fondamentale affidare a una società specializzata lo studio di fattibilità e la progettazione dell’impianto per garantire la corretta installazione e ottimizzazione del sistema. Affidarsi ad una ditta specializzata consente di valutare al meglio le opzioni di installazione possibili, dai pannelli solari fotovoltaici sul tetto ai sistemi di accumulo.
Come viene condivisa l’energia in una comunità energetica condominiali
Prendiamo ad esempio il caso di un impianto fotovoltaico realizzato sul tetto di un condominio e connesso al contatore condominiale (quello utilizzato per le spese comuni come ascensore, luci scale, sistema di irrigazione ecc. ecc.). Una volta che l’impianto sarà operativo, l’energia prodotta verrà distribuita virtualmente tra i membri dell’autoconsumo collettivo secondo le modalità stabilite nell’accordo e senza necessità di installare alcun dispositivo nelle abitazioni dei condomini aderenti alla CER. L’energia condivisa è rappresentata dalla differenza, su base oraria, tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e immessa in rete dagli impianti della CER e la somma dell’energia elettrica prelevata dai singoli condomini che hanno aderito alla CER. La condivisione dell’energia prodotta avviene in automatico attraverso la pubblica rete di distribuzione esistente pubblica a cui ogni utente è normalmente connesso tramite un proprio contatore (POD). Una volta realizzato l’impianto fotovoltaico condominiale, dunque, non sono necessarie ulteriori lavori o opere.
L’energia prodotta dall’impianto e consumata dai condomini che hanno aderito può usufruire degli incentivi del GSE.
Gli incentivi CER consistono in:
- un contributo a fondo perduto fino al 40% del costo di realizzazione dell’impianto, finanziato dal PNRR, e rivolto gli impianti appartenenti ad una comunità energetica e realizzati in comuni con una popolazione sotto i 5 mila abitanti. Le risorse stanziate dovranno supportare lo sviluppo di oltre 2.000 megawatt,
- oppure per i condomini realizzati su comuni con un numero di abitanti sopra i 5.000, una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e contemporaneamente condivisa per tutto il territorio nazionale. I due benefici sono tra loro cumulabili.
- Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di 5 gigawatt complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile.
Leggi il nostro approfondimento con la guida agli incentivi CER qui.
CER: il contributo di SunCity
ll contributo di SunCity per le comunità energetiche rinnovabili è contraddistinto da un impegno costante con l’obiettivo di:
– SUPPORTARE i soggetti interessati alla realizzazione di una comunità energetica;
– Ricercare TERRENI E TETTI su cui realizzare le comunità energetiche;
– Portare RISPARMIO alla comunità, ai cittadini, enti e imprese che ne fanno parte;
– Creare VALORE per l’intera comunità.
Il Vademecum CER di SunCity
SunCity, inoltre, ha realizzato un Vademecum sulle Comunità Energetiche in cui risponde ai quesiti più importanti sulle CER quali la normativa di riferimento, i limiti tecnici, i vincoli sulle tipologie di aziende/attività che possono accedere alle CER, le differenze tra incentivi previsti per le CER, ed il meccanismo dello scambio sul posto, come viene remunerata l’energia messa in rete e non autoconsumata, e tanti altri ancora per capire come rappresentino un’opportunità per far lavorare il territorio dando impulso all’economia (grazie a installazione, alla manutenzione, etc) e supportando la resilienza energetica dei residenti. Il Vademecum è scaricabile qui.
Conclusioni
Creare una comunità energetica rinnovabile condominiale richiede impegno, collaborazione e una buona pianificazione, ma offre numerosi vantaggi in termini di risparmio energetico, sostenibilità ambientale e autonomia energetica. Seguire le regole e i requisiti normativi e affidarsi a dei professionisti, insieme a un coinvolgimento attivo dei condomini, è fondamentale per il successo dell’iniziativa. Con una corretta progettazione e gestione, una comunità energetica condominiale può diventare un modello di riferimento per la transizione energetica a livello locale.
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