Decreto aree idonee e Decreto Fer X: tutte le novità per il FV nel Webinar di Italia Solare

3, Lug 2024 | Efficienza energetica, NEWS DAL MONDO SUNCITY

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Tante le novità per le fonti rinnovabili in seguito al Decreto aree idonee e Decreto Fer X: il Webinar di Italia Solare che si terrà venerdì 5 luglio dalle 10.30 alle 11.30 approfondirà entrambi gli argomenti.

In seguito alla firma da parte del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica insieme al Ministero della Cultura e con il quello dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del noto “Decreto Aree Idonee”, che dovrebbe rappresentare uno strumento generale di programmazione per l’installazione degli impianti FER e che ripartisce i contingenti di Regioni e Province autonome, Italia Solare ha individuato dieci possibili criteri che si ritiene che le Regioni dovrebbero considerare ai fini dell’individuazione delle aree idonee funzionali al raggiungimento degli obiettivi Ue.

Aree Idonee: le proposte di Italia Solare

“Premesso che i criteri generali di individuazione delle aree idonee dovrebbero essere oggetto di preventivo confronto tra le Regioni per delineare un approccio il più possibile omogeneo, come Associazione, nell’interesse comune di mantenere bassi i prezzi dell’energia e tutelare paesaggio e agricoltura, abbiamo individuato alcune priorità che ci permettiamo di suggerire alle Regionicommenta Paolo Rocco Viscontini, Presidente di ITALIA SOLARE – ma riteniamo essenziale che il Parlamento corregga il decreto agricoltura, consentendo di installare impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree classificate agricole ma di scarso o nessuno pregio agricolo, promuovendo l’autoconsumo e permettendo l’agrivoltaico in tutte le configurazioni che assicurano la sostanziale continuità dell’attività agricola”.

L’Associazione ritiene che sia opportuno considerare subito idonee, con atto immediato delle Regioni, le seguenti aree:

  1. aree già impermeabilizzate, come ad esempio i parcheggi
  2. aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale
  3. aree su cui occorrono interventi di bonifica, cave e miniere
  4. aree su cui sono proposti impianti per l’autoconsumo, anche a distanza, e per comunità energetiche
  5. aree su cui insistono richieste di impianti con connessione reale, dove non servono importanti e lunghi interventi di rafforzamento della rete
  6. aree nelle immediate vicinanze di stabilimenti industriali o di zone industriali, artigianali e commerciali, anche se agricole, sulle quali permettere anche la realizzazione di più economici impianti con moduli a terra, per garantire la fornitura di energia elettrica alle imprese a costi contenuti e stabili

Con atti successivi, si suggerisce che siano considerate idonee almeno le seguenti tipologie di aree:

  1. terreni agricoli non rientranti in aree protette, non produttivi, e quindi considerati «marginali», perché privi di disponibilità di acqua o delle caratteristiche per essere coltivati. In questi casi è bene consentire anche normali impianti con moduli a terra
  2. terreni agricoli non coltivati da tempo ma con caratteristiche per tornare a essere coltivati, da considerare idonei per gli impianti agrivoltaici di qualunque configurazione
  3. aree agricole in cui si installano impianti agrivoltaici in tutte le configurazioni, purché garantiscano una sostanziale continuità agricola e rientrino in progetti di supporto allo sviluppo delle attività agricole
  4. aree sulle quali sono stati o saranno presentati progetti di accumuli, sempreché non siano gravate da vincoli.

Italia Solare si dichiara disponibile e pronta ad argomentare a ciascuna delle Regioni le proprie proposte.

“Considerato che il futuro del fotovoltaico si gioca soprattutto sul consenso delle comunità locali, come Associazione proponiamo, inoltre, una coerente gestione dei procedimenti di connessione, nuovi e in corso, e delle Via nazionali affinché le stesse comunità, enti locali e regioni possano disporre di una adeguata visibilità dei progetti realisticamente realizzabili sui propri territori, nel rispetto degli obiettivi da raggiungere nel medio e lungo termine. Allo stesso modo servirebbe una proposta di aggiornamento della disciplina delle misure di compensazione, ancora regolate dalle linee guida nazionali del 2010. ITALIA SOLARE definirà un vademecum per lo sviluppo, la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di dimensione significativa, che possa essere utilizzato su base volontaria dagli operatori, con l’auspicio che possa rappresentare un utile riferimento per gli enti pubblici preposti alla valutazione dei progetti e con l’obiettivo di favorire anche il dialogo con il territorio e la massimizzazione delle ricadute”, conclude Paolo Rocco Viscontini.

Aree Idonee: cosa prevede il Decreto

Il decreto individua da un lato la divisione fra le Regioni e le Province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili in confronto al 31 dicembre 2020, fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC e per adeguarsi ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto “Fit for 55” e di quello “Repower UE”, e dall’altro stabilisce, come già detto sopra, i criteri per l’individuazione da parte delle Regioni delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti FER.

Aree Idonee: cosa faranno le Regioni

Le Regioni dovranno, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, individuare:

-superfici e aree idonee:  nelle quali si prevede vi sia un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’articolo 22 del Decreto legislativo n. 199/2021;

-superfici e aree non idonee: zone che non vengono ritenute adatte all’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’Allegato 3 delle linee guida emanate con d.m. Sviluppo economico 10 settembre 2010, e successive modifiche e integrazioni;

-superfici e aree ordinarie: si tratta delle superfici e le aree diverse da quelle di cui sopra e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al Decreto legislativo n. 28/2011;

-aree in cui vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra: si tratta di aree agricole nelle quali è stato stabilito di non poter installare impianti fotovoltaici con moduli a terra.

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica provvederà, col supporto del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A., al monitoraggio e alla verifica degli adempimenti in carico alle Regioni e Province autonome.

Aree idonee: criteri generali di individuazione delle aree da parte delle Regioni

L’art. 7 del decreto stabilisce i criteri a cui le Regioni devono attenersi nell’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti FER:

In particolare, le Regioni:

a) dovranno garantire la massimizzazione delle aree idonee, contemperando l’obbligo di raggiungere gli obiettivi di potenza installata al 2030 con le esigenze della tutela del patrimonio culturale e le paesaggio, delle aree agricole e forestali: in particolare, le Regioni dovranno privilegiare l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili; stante il divieto di installazione di impianti fotovoltaici a terra in area agricola sancito dal D.L. “Agricoltura” (D.l. 63/2024) riteniamo che per aree agricole non utilizzabili per altri scopi debbano intendersi quelle consentite ai sensi del richiamato D.L. Agricoltura, come, ad esempio, le cave e miniere cessate, le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento.

b) potranno valutare la possibilità di differenziare le aree idonee in base alla fonte, alla taglia e alla tipologia di impianto: in sostanza un’area potrà, a mero titolo esemplificativo, essere considerata idonea solo per l’installazione di impianti fotovoltaici fino ad una certa taglia ma non idonea per l’installazione di eolici;

c) potranno valutare la possibilità di fare salve le aree idonee di cui all’articolo 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (cioè la c.d. “solar belt”, dunque, aree entro 500 mt da zone industriali o commerciali, entro 300 mt da rete autostradale, entro 500 mt da impianti o stabilimenti industriali e così via): in sostanza, le Regioni non sono vincolate a qualificare idonee quelle aree previste oggi come tali dalla normativa nazionale (art. 20, comma 8); nel caso di divergenza nella classificazione, non ci sarebbe una prevalenza della norma nazionale dal momento che le Regioni dovranno attuare i criteri del decreto Aree Idonee con legge regionale, quindi con un atto normativo di pari rango, i.e. avente la stessa forza della legge nazionale;

d) dovranno considerare inidonee le superfici e le aree direttamente vincolate ai sensi dell’articolo 10 (vincoli storici, archeologici, artistici o etno-antropologici) e dell’art. 136, commi 1, lett. a) e b) (aree di interesse storico-artistico o paesaggistico) del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali);

e) potranno considerare inidonee le aree direttamente vincolate dal Codice dei Beni Culturali, diverse da quelle di cui al su menzionato punto d);

f) potranno fissare una fascia di rispetto sino a 7 km da beni vincolati dal codice dei beni culturali: tale fascia di rispetto dovrà in ogni caso essere differenziata a seconda della tipologia di impianto e proporzionata al bene oggetto di tutela.

Si evince dunque che i criteri di cui sopra permettano alle Regioni un’ampia discrezionalità nella definizione delle aree idonee.

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