FER 2: in arrivo gli incentivi rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030. La Commissione Europea ha approvato lo schema di decreto che promuove la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili non pienamente mature o con costi elevati di esercizio.
Vediamo quali sono gli incentivi FER 2 analizzando il testo dello schema di Decreto.
Obiettivo dell’intervento è incentivare la realizzazione di una capacità di 4,6 GW di capacità rinnovabile al sistema elettrico italiano entro il 31 dicembre 2028, tra cui:
-impianti eolici off-shore,
-geotermoelettrici a emissioni nulle,
-geotermoelettrici tradizionali,
-alimentati a biomassa e biogas,
-fotovoltaici floating su acque interne e a mare,
nonché impianti da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina e impianti solari termodinamici.
A seconda della tecnologia, il termine per l’entrata in funzione degli impianti varia da 31 a 60 mesi.
FER 2: Come accedere agli incentivi rinnovabili
Secondo lo schema di Decreto, gli incentivi previsti verranno assegnati tramite procedure competitive telematiche tra il 2024 e il 2028, che verranno periodicamente bandite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e in cui verranno messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza complessivamente resi disponibili nelle procedure competitive sono individuati nella tabella 1 (fonte Decreto FER2):
La nota della Commissione Europea dichiara che l’aiuto pubblico assumerà la forma di un contratto bidirezionale per differenza per ogni kWh di elettricità prodotta e immessa in rete, e sarà erogato per una durata pari alla vita utile degli impianti.
I progetti saranno selezionati attraverso un processo di gara trasparente e non discriminatorio, in cui i beneficiari faranno un’offerta sulla tariffa incentivante (prezzo di esercizio) necessaria per realizzare ogni singolo progetto. Il prezzo di riferimento per l’elettricità sarà calcolato come prezzo zonale orario, ovvero il prezzo dell’elettricità nel momento in cui l’energia viene immessa nella rete e nell’area di mercato in cui si trova l’impianto.
Quando il prezzo di riferimento è inferiore al prezzo di esercizio, i beneficiari avranno diritto a ricevere pagamenti pari alla differenza tra i due prezzi. Quando invece il prezzo di riferimento è superiore al prezzo di esercizio, i beneficiari dovranno pagare la differenza alle autorità italiane. Lo schema assicurerà la stabilità dei prezzi a lungo termine per i produttori di energia rinnovabile garantendo un livello minimo di rendimento, assicurando allo stesso tempo che i beneficiari non siano sovracompensati per i periodi in cui il prezzo di riferimento è superiore al prezzo di esercizio.
Nello specifico, si legge nello schema di Decreto FER 2 che l’incentivo verrà assegnato tramite una tariffa erogata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE sull’energia elettrica prodotta dall’impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata.
Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, erogherà gli incentivi secondo le seguenti modalità:
a) per gli impianti di potenza non superiore a 300 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b);
b) per gli impianti di potenza superiore a 300 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo dell’energia elettrica zonale orario, e:
1) ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
2) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.
Quali impianti possono accedere agli incentivi FER 2
Possono accedere alle procedure competitive di cui al presente decreto, gli impianti a fonti rinnovabili che rispettano i seguenti requisiti:
a) possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
c) rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali di cui all’allegato 2;
d) rispetto dei seguenti requisiti dimensionali e costruttivi:
1) impianti a biogas: potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;
2) impianti a biomasse: potenza nominale non superiore a 1000 kW elettrici;
3) impianti solari termodinamici: potenza non superiore a 15.000 kW elettrici;
4) impianti eolici off-shore: impianti eolici off-shore floating, ovvero, impianti eolici off-
shore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche;
5) impianti fotovoltaici off-shore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne.
Le domande per accedere agli incentivi dovranno essere trasmesse al GSE attraverso il sito web dedicato, indicando sia l’offerta di riduzione della tariffa di riferimento che la documentazione richiesta per verificare il rispetto dei requisiti stabiliti.
Una volta avuti gli incentivi, i proponenti saranno obbligati a mettere in esercizio gli impianti entro i tempi stabiliti dal Decreto FER 2. Il GSE erogherà gli incentivi per un periodo corrispondente alla vita utile convenzionale degli impianti, con diverse modalità di corresponsione: ritiro e vendita dell’energia elettrica con una tariffa omnicomprensiva, tariffa premio o recupero della differenza nel caso in cui il produttore gestisca autonomamente la vendita dell’energia.
Come di consueto, una volta completata la valutazione, il GSE renderà pubbliche sul proprio sito web le graduatorie degli impianti selezionati e ammessi agli incentivi.
Il testo del Decreto FER 2 sarà ora posto all’attenzione dei Ministri concertanti per la firma, al fine di essere trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione saranno poi emanate le Regole Operative con decreto del Ministero per rendere pienamente operativa la misura.
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