Sta per cambiare ancora la cessione del credito per il superbonus 110 e per gli altri bonus edilizi. È in discussione per la conversione in legge del decreto n 17 del 1º marzo 2022 la possibilità di una quarta cessione del credito. Quindi come funzionerà la cessione del credito (o lo sconto in fattura) secondo queste ultime novità?
Come funziona il Superbonus 110 e cessione del credito
Come stabilisce l’articolo 119 del decreto Rilancio, per i bonus edilizi, come lo è per il Superbonus 110 è prevista la possibilità, alternativamente alla detrazione nella dichiarazione dei redditi, di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Diversamente dallo sconto in fattura che avviene in modo diretto nella fattura del fornitore, con la cessione del credito si cede il proprio credito maturato a banche, assicuratori, fornitori o altri terzi intermediari che anticipano i soldi per conto del committente.
Le novità del Decreto Energia
Con il nuovo decreto energia, in via di discussione in Parlamento, viene stabilita la possibilità di optare per una quarta cessione del credito maturato: in dettaglio saranno le banche e gli intermediari autorizzati, se esauriranno le possibili cessioni, possibilmente ad effettuare una quarta in favore di altri soggetti. Un emendamento al Decreto Energia dei 5Stelle introdurrebbe la possibilità di una quarta cessione solto per i correntisti delle banche cessionarie. Le novità andranno ad applicarsi alle cessioni del credito comunicate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1º maggio 2022.
Peraltro, secondo quanto si vocifera, nell’articolo 29 ter, i soggetti IRES e i titolari di partita IVA, che hanno la possibilità trasmettere la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, potranno inviare la comunicazione delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito anche oltre 29 aprile ed entro il 15 ottobre 2022.
I codici tributo per lo sconto in fattura e cessione del credito
In seguito alle novità degli ultimi mesi sui bonus edilizi tra cui il Superbonus 110%, l’Agenzia delle entrate ha istituito dei nuovi codici tributo che i contribuenti dovranno utilizzare per beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito dei bonus edilizi comunicati al Fisco a partire dal 17 febbraio.
Con la Risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022, infatti, il Fisco ha pubblicato i nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del DL n. 34-2020. Ci riferiamo alle opzioni “cessione del credito” e “sconto in fattura” dei bonus edilizi che ultimamente sono state modificate dal governo con l’obiettivo di fermare le frodi.
Per evitare il verificarsi di nuove truffe il nuovo decreto-legge 13/2022 consente, dopo la prima acquisizione del credito, ulteriori due cessioni rivolte esclusivamente a banche e intermediari finanziari iscritti all’albo o a imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
Occorre però sempre verificare la reale competenza delle imprese edili responsabili dei lavori al fine di evitare truffe finalizzate all’acquisizione di crediti d’imposta e quindi affidarsi a professionisti qualificati.
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I codici tributo della Risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022
Come noto a chi ha ristrutturato casa grazie ai diversi bonus edilizi esistenti, l’articolo 121 del DL n. 34-2020 ha infatti reso possibile la fruizione della detrazione per alcune tipologie di lavori edili:
–Sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, con possibilità di ulteriore cessione dello stesso credito;
–Tramite la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
I codici di tributo contenuti nella Risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022 vanno quindi utilizzati per ottener i crediti che derivano dalle opzioni, per la prima cessione o per lo sconto, comunicate all’Agenzia delle Entrate dal 17 febbraio 2022.
Il Sostegni – ter e le imprese energivore
L’articolo 15 del decreto Sostegni-ter (Dl. n. 4/2022) ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore di quelle imprese penalizzate da un alto impatto dei costi energetici sulla loro attività, per garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa del caro energia e del caro-bollette.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
I requisiti per accedere al contributo
Per poter accedere all’agevolazione pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022 è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019.
Il codice tributo da utilizzare per usufruire del credito d’imposta è:
– “6960” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
Tale codice dovrà essere inserito nel modello F24 nella “sezione erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui l’esercente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.