Fotovoltaico con il Superbonus: i chiarimenti del Fisco

18, Nov 2022 | Efficienza energetica, NEWS DAL MONDO SUNCITY

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Un importante chiarimento sul Fotovoltaico con il Superbonus è arrivato dall’Agenzia delle Entrate con alcune risposte ai dubbi sui bonus fiscali che consentono di installare gli impianti solari fotovoltaici, tra cui il Superbonus e il credito d’imposta per i sistemi di accumulo fotovoltaici di cui parliamo qui.

Il più famoso tra i bonus che permettono di installare impianti fotovoltaici è sicuramente il superbonus 110, di cui abbiamo approfondito il futuro insieme a quello degli altri bonus fiscali, oggetto di varie misure tra cui anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici collegati alla rete elettrica, compresi nei cosiddetti interventi trainati.

Per usufruire della maxi agevolazione prevista dal Superbonus 110, infatti, occorre effettuare interventi di efficienza energetica come l’isolamento termico o la sostituzione delle caldaie chiamati anche lavori trainanti, senza i quali i non si può accedere al bonus. A quest’ultimi è possibile aggiungere i lavori trainati, tra cui rientra anche l’installazione di pannelli fotovoltaici.

Vi ricordiamo quali sono le norme da rispettare, infatti si può beneficiare del Superbonus per il fotovoltaico unicamente:

-sui condomini, sulle parti comuni dell’edificio;
-sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio stesso;
-sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti.

Bisogna poi cedere al Gestore dei servizi energetici (GSE) l’energia non auto-consumata in sito o l’energia non condivisa per l’autoconsumo, ma lo spighiamo in dettaglio sotto.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre sottolineato che è possibile usufruire del superbonus per il fotovoltaico anche se l’installazione dell’impianto rinnovabile viene fatta su un’area di pertinenza del condominio, ad esempio le pensiline del parcheggio esterno.

Come funziona il Superbonus 110 fotovoltaico?

Nella risposta 545, il Fisco ha sottolineato che il Superbonus spetta per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato inoltre che, anche nel caso dell’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, il superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese e che possiedono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, e che sono in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Nel caso in cui l’unità immobiliare dovesse essere in comproprietà fra più soggetti, come chiarito, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.

Fotovoltaico con Superbonus 110 e cessione al GSE

La norma prevede poi che venga rispettata un’altra condizione: deve essere ceduta al Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a. l’energia non autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo. Quindi, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, è necessario che sia stipulata con il GSE la specifica convenzione che regola il ritiro commerciale dell’energia elettrica immessa in rete senza che sia posta dalla norma agevolativa alcuna ulteriore condizione in ordine ai soggetti che devono intervenire nella predetta stipula.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, “in assenza di una espressa previsione al riguardo, non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico”.

Cosa succede se un’abitazione è divisa tra due comproprietari e uno di questi paga gli interventi mentre l’altro è titolare dell’utenza e della convenzione con il Gse? Rispondendo al quesito presentato dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarito che “l’istante ha prodotto, con documentazione integrativa, il ‘contratto per il ritiro dell’energia elettrica’ stipulato dal comproprietario dell’immobile con il GSE”, di conseguenza, l’istante può beneficiare del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico anche se l’utenza elettrica e il contratto di cessione con il GSE l’energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l’auto consumo sono intestati all’altro comproprietario dell’immobile.

Come funziona il bonus fotovoltaico sistemi di accumulo

Come noto, l’art.1, comma 812, Legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto un bonus sistemi di accumulo per le persone fisiche che hanno sostenuto le spese per l’installazione di impianti fotovoltaici con accumulo, ovverosia di sistemi di accumulo per accumulare energia elettrica, proveniente da fonti rinnovabili. Dal 2022, infatti, è possibile usufruire, ai fini IRPEF, un tax credit per le spese per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili come i pannelli fotovoltaici, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto (Dl n. 91/2014).

L’istanza di accesso al tax credit va presentata a marzo 2023, in dettagli dal 1° marzo al 30 marzo 2023.

Leggete il nostro approfondimento sui bonus edilizi qui.

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