AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2021
Con la nuova bozza (10 novembre 2021) di disegno di legge di Bilancio per il 2022, è cambiato il quadro delle proroghe delle detrazioni edilizie (leggi il nostro approfondimento Sconto in fattura e cessione credito) fortemente attese da imprese e contribuenti: nel dettaglio, si legge nel comunicato del Governo, gli incentivi per le ristrutturazioni al 50% e per l’ecobonus al 65% e le relative maggiorazioni sono prorogati fino al 31 dicembre 2024 alle stesse aliquote. Confermata, rispetto alla prima versione del ddl di bilancio, la proroga della cessione del credito e dello sconto in fattura anche per il Superbonus 110% che è esteso al 2023 per i condomini e gli IACP, con riduzione al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025 (della proroga del Superbonus 110% fino al 2023). Per le altre abitazioni, la super detrazione al 110% è prolungata per il secondo semestre del 2022 per le abitazioni principali di persone fisiche con la previsione di un tetto Isee a 25mila euro annui. Il bonus facciate, infine, è confermato anche nel 2023 con una percentuale agevolata pari al 60%.
Parlando di efficientamento energetico, si fa riferimento per lo più a immobili residenziali. Eppure gli immobili produttivi e commerciali costituiscono ben l’11,5% del stock immobiliare italiano. Per questo motivo rappresentano un elemento importante nel processo di trasformazione energetica del patrimonio edilizio.
Vediamo, quindi, quali sono le principali agevolazioni per l’efficientamento energetico destinate a immobili non-residenziali.
Le detrazioni del Superbonus per gli immobili non-residenziali
Al momento, come sappiamo, il Superbonus 110% è accessibile solo per gli immobili residenziali.
È prevista un’eccezione per gli enti del terzo settore. Possono, quindi, beneficiare delle detrazioni: Onlus, associazioni di volontariato o di promozione sociale.
Il nuovo Decreto Semplificazioni ha, poi, esteso le tipologie di immobili che possono beneficiare delle detrazioni, includendo le categorie catastali B/1, B/2 e D/4.
Inoltre, il ricorso al Superbonus e Sismabonus è ammesso anche qualora l’immobile che è la sede dell’attività produttiva, sia anche l’abitazione dell’imprenditore.
Diverso è, invece, il caso in cui l’unità immobiliare sia adibita solo all’attività produttiva. Il proprietario, infatti, può beneficiare del Superbonus solo per gli interventi sulle parti comuni. È prevista, inoltre, una condizione: il condominio deve essere destinato a residenza per oltre il 50% della superficie complessiva.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato un punto. Il Superbonus può essere utilizzato per interventi su immobili non residenziali se, al termine dei lavori, questi trasformeranno la destinazione d’uso. Rimane fermo, comunque, l’obbligo di rispettare i requisiti minimi previsti per l’accesso al Superbonus (es: miglioramento di due classi energetiche).
Le detrazioni previste dall’Ecobonus
A beneficiare dell’Ecobonus, invece, sono tutti gli edifici, indipendentemente da destinazione d’uso o categoria catastale.
L’incentivo può arrivare fino all’85% per gli interventi combinati di Ecobonus e Sismabonus.
La detrazione è del 65% della spesa, qualora si proceda con riqualificazioni globali dell’edificio o interventi di efficientamento energetico incisivi. Rientrano in questa categoria, ad esempio:
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l’isolamento di coperture, solai e pareti;
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l’installazione di pompe di calore o di caldaie a condensazione nelle parti comuni;
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sistemi di microgenerazione e di automazione degli edifici.
Se, invece, si interviene sulla singola unità immobiliare, l’incentivo scende al 50%. In questo caso i lavori possono consistere:
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nell’installazione di una caldaia a condensazione;
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nella sostituzione degli infissi;
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nell’installazione di nuove schermature solari.
Le detrazioni del Sismabonus
Anche nel caso del Sismabonus, sono inclusi tutti gli immobili, a prescindere della destinazione d’uso.
Il sismabonus tradizionale, prevede una detrazione pari al 50% della spesa. È previsto, però, un massimale di 96000 euro per unità abitativa per ogni anno.
Le detrazioni aumentano, però, qualora i lavori comportino una diminuzione del rischio. Più precisamente, le detrazioni sono:
- del 70%, se l’edificio scende di una classe;
- fino all’80%, in caso di diminuzione di due classi.
Le detrazioni del Bonus Facciate
Come le precedenti misure, anche il Bonus Facciate include tutti gli immobili e prevede detrazioni che possono arrivare fino al 90% della spesa.
Tuttavia bisogna fare molto attenzione alle condizioni e ai requisiti per potervi accedere.
Il Bonus Facciate, infatti, è applicabile solo agli edifici in ZONA A e ZONA B (centro storico e zone limitrofe).
È, inoltre, una misura limitata ad interventi autonomi e non di completamento a lavori di riduzione del rischio sismico.
Infine, il Bonus Facciate e il Superbonus sono incompatibili. Ciò significa che il contribuente dovrà scegliere di quale delle due detrazioni beneficiare.
Altri incentivi per gli immobili non residenziali
Ci sono altri incentivi destinati a interventi di efficientamento energetico e per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile.
Decreto Fer1
Il decreto Fer1 è una misura utilizzabile per gli edifici non residenziali in caso di installazione di impianti fotovoltaici di due tipi:
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GRUPPO A: impianti di nuova costruzione o riattivazione di impianti
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GRUPPO A2: impianti di nuova costruzione, installati in sostituzione di coperture di edifici in cui si è proceduto con la totale rimozione di Eternit o amianto.
Per quanto, poi, riguarda le procedure di accesso, si può procedere tramite:
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iscrizione ai registri. Procedura valida per impianti che hanno una potenza superiore a 20 kw e inferiore a 1 MW;
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partecipazione a procedure d’asta. In caso di impianti superiori a 1 MW.
Ricordiamo che, quando si procede ad interventi di potenziamento, la potenza da considerare è pari all’incremento successivo al potenziamento stesso.
Infine, nelle graduatorie viene data la priorità a tutti gli edifici pubblici in cui si proceduto con la rimozione completa di Eternit.
Le agevolazioni del Conto Termico
Il Conto Termico incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni sia su edifici privati che della pubblica amministrazione.
In particolare, le imprese possono ottenere detrazioni pari al 65% della spesa per l’installazione di pompe di calore e sistemi ibridi a pompa di calore, sistemi a biomassa, impianti solari termici.
La pubblica amministrazione, invece, può beneficiare di incentivi pari al:
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65%, per la demolizione e ricostruzione di edifici a energia quasi zero (NZEB)
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50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e fino al 55% nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare termico);
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40% per gli interventi di isolamento delle pareti e coperture, per la sostituzione di chiusure finestrate con altre più efficienti, per l’installazione di schermature solari, per la sostituzione dei corpi illuminanti, per l’installazione di tecnologie di building automation e per la sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie a condensazione.
Fondo Nazionale Efficienza Energetica
Il Fondo Nazionale Efficienza Energetica è un fondo di 310 milioni di euro destinato all’efficientamento energetico degli edifici destinati a:
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uso residenziale, di proprietà della Pubblica Amministrazione (edilizia popolare);
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attività economiche, di proprietà della P.A., di imprese ed ESCo.
Il fondo è destinato a interventi di:
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riduzione dei consumi di energia nei processi industriali;
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realizzazione e ampliamento di reti per il teleriscaldamento;
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riqualificazione energetica degli edifici;
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efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche (compresa l’illuminazione pubblica).
Si tratta, infine, di agevolazioni cumulabili con altri incentivi, nei limiti previsti dalle normative.