Le novità della CILA Superbonus

16, Giu 2021 | Efficienza energetica

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Superbonus 110

Con il Decreto Semplificazioni, sono state introdotte importanti novità per il Superbonus. Abbiamo approfondito l’argomento nell’articolo Decreto Semplificazioni: le novità approvate in materia di Superbonus. In breve, queste includono:

  • l’estensione dell’agevolazione ad interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche;
  • l’allargamento ai soggetti titolare di immobili di categorie catastali B\1, B\2, D\4.

Tra le nuove disposizioni, una delle più importanti riguarda le asseverazioni. Il decreto prevede, infatti, che è sufficiente la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per accedere alle agevolazioni previste, in sostituzione del precedente doppio visto di conformità.

Il nuovo modello di Super CILA, diverso da quello standard, non è ancora disponibile. Molto probabilmente sarà pubblicato solo dopo la conversione del decreto in legge e sarà poi sottoposto all’esame di Regioni e Comuni.

Si tratterà, comunque, di un modello specifico che potrà essere utilizzato esclusivamente per il Superbonus e per il periodo di vigenza dello stesso.

Quali sono le novità della nuova CILA?

Il nuovo modello CILA prevederà lo spazio per specificare gli estremi del titolo abilitativo o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, nel caso di immobili successivi al 1° settembre 1967. In caso di edifici precedenti, invece, basterà l’attestazione che la costruzione è stata completata prima di tale data.

Stato Legittimo e Super Cila. Cosa cambia?

Inoltre, nella CILA non si dovrà più certificare lo stato legittimo dell’immobile. Questo è quanto previsto dal comma 13-ter, all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio),

L’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), a questo proposito, si è espressa in favore della nuova Super Cila che velocizzerebbe, così, l’iter di accesso al Superbonus.

Ha, poi, precisato che il nuovo decreto mantiene ferme le disposizioni circa le valutazione di legittimità dell’immobile. Ciò significa che gli eventuali abusi saranno comunque sanzionabili. Ma, ed è questa la novità, i tecnici non dovranno accertarla preventivamente. Quindi, il professionista non incorrerà in nessun tipo di responsabilità in questo senso. Non dovrà, cioè, rilasciare lo stato legittimo dell’immobile in cui certifica la regolarità e l’assenza di eventuali abusi. Dovrà semplicemente attestare la conformità dell’intervento da realizzare, così come previsto per altre agevolazioni quali, ad esempio, il bonus facciate.

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