Le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione delle opzioni fiscali alternative, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura che riguardano le detrazioni fiscali per il Superbonus 110%, (quindi per effettuare interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico, rischio sismico e alla realizzazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica) sono state modificate con il provvedimento del 20 luglio 2021, prot. n. 2021/196548 dell’Agenzia delle Entrate.
Le modifiche sono anche una conseguenza dell’estensione della detrazione in relazione agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, qualora siano trainati, cioè eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi per cui è previsto il Superbonus 110% o il Sisma-bonus (articolo 119, commi 2 e 4, Dl n. 34/2020) e adeguano alle novità normative le disposizioni riguardanti l’esercizio delle opzioni relative all’applicazione Superbonus (articoli 119 e 121 del decreto “Rilancio”), contenute nel provvedimento dell’8 agosto 2020. Con il provvedimento del 12 ottobre 2020, è stata introdotta una nuova versione del modello di comunicazione e sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Tra le novità, anche nuovi limiti di spesa per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici (articolo 119, comma 8, Dl n. 34/2020).
Vediamo dettagliatamente, alcune delle modifiche rispetto al precedente modello di comunicazione:
- Per gli interventi trainati n. 19, 20 e 28 non è più obbligatoria la compilazione della sezione “Asseverazione efficienza energetica” se sono state barrate le caselle Superbonus o Sismabonus (se l’intervento trainante riguarda il Sismabonus). Il visto di conformità resta necessario.
- La specifica “ovvero di eliminazione delle barriere architettoniche” è stata aggiunta all’espressione “colonnine di ricarica” nel quadro A “Intervento”,
- È stato inserito nella tabella degli interventi il n. 28, “Eliminazione delle barriere architettoniche (solo interventi trainati dal 2021)”.
- È stato modificato il quadro B “Dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento” affinché possa accogliere limiti di spesa diversi (+50%) per determinati interventi realizzati su fabbricati danneggiati da eventi sismici.
Ricordiamo che per tutti i lavori che rispettano i criteri del Superbonus 110%, è possibile scegliere di beneficiare dell’incentivo in detrazione con la Dichiarazione dei Redditi (con 5 quote per 5 anni, oppure 4 anni per le spese sostenute nel 2022). Alternativamente, si ha la possibilità di scegliere l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Sono inoltre confermate le proroghe a Superbonus 110%, sconto e cessione del credito previste per il Superbonus 110% e anche l’estensione della validità degli incentivi e delle opzioni fiscali alternative (cessione del credito e sconto in fattura) per tutto il 2022.
lI nuovo modello CILA Superbonus è operativo dal 5 agosto, dopo la pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica.