Piano Transizione 5.0: dal 7 agosto è attiva, sul sito del GSE, ente incaricato della gestione delle agevolazioni e del credito per conto del Mimit, la piattaforma per prenotare gli incentivi. La pagina web, previo accesso attraverso SPID, guiderà le imprese nell’adempiere correttamente agli oneri documentali previsti dal decreto.
Ad agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo Transizione 5.0, il Piano promosso dal Mimit che si pone l’obiettivo di supportare e traghettare il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su fonti rinnovabili supportando gli investimenti in digitalizzazione, transizione green e formazione del personale.
Il 26 settembre sono state pubblicate le prime FAQ condivise tra il GSE e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sul credito d’imposta Transizione 5.0: 34 FAQ su argomenti come:
-Cumulabilità con altre agevolazioni
-Documentazione necessaria per la presentazione delle richieste di accesso alla misura
-Progetti e interventi ammissibili
-Modalità di presentazione delle richieste
Il GSE ha pubblicato inoltre, nella sezione dedicata del sito, le pillole informative e renderà disponibile un contatore per il monitoraggio delle risorse prenotate.
La misura rappresenta una grande opportunità in termini di sostegno economico per le aziende che intendono accettare la sfida green e investire nell’innovazione e digitalizzazione, tramite crediti d’imposta.
Grazie al “Piano Transizione 5.0” le imprese che investono in attività digitali, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e formazione del personale, possono beneficiare di un credito d’imposta. L’accesso ai benefici fiscali si sblocca attraverso la realizzazione di un investimento in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’azienda e che comporti una riduzione del consumo di energia pari ad almeno il 3% dei consumi totali dell’azienda o pari al 5% del singolo processo a cui si riferisce l’investimento.
Il totale delle risorse stanziate ammonta a 12,7 miliardi di euro per il biennio 2024-2025. Di questi, 6,3 miliardi di euro, provenienti dal programma RePower EU, finanzieranno il Piano Transizione 5.0. Altri 6,4 miliardi, già previsti dalla legge di bilancio, saranno a disposizione per il Piano Transizione 4.0.
Che cos’è il piano Transizione 5.0
Il piano Transizione 5.0 supporta il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su energie rinnovabili, con l’obiettivo di ottenere un risparmio energetico di 0,4 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio nel periodo 2024-2026.
Il Piano Transizione 5.0 si caratterizza innanzitutto per l’automatismo della misura: le imprese potranno infatti usufruire del beneficio fiscale automaticamente, senza alcuna istruttoria e valutazione preliminare. La sua trasversalità coinvolge inoltre tutti i tipi attività, senza distinzione di dimensione, settore e territorio ed è pertanto cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali a eccezione del credito d’imposta Transizione 4.0 e del credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) e nelle Zone Logistiche Speciali (ZLS).
Come funziona il piano Transizione 5.0
Le imprese che in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’azienda possono beneficiare di un credito d’imposta. Questo beneficio fiscale è subordinato alla riduzione del consumo di energia finale (almeno del 3%) o al risparmio energetico nei singoli processi (almeno del 5%). Soddisfatta questa condizione, al calcolo del credito d’imposta, possono partecipare gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Il credito d’imposta prevede un’aliquota massima del 45% ed è modulato in 9 aliquote in funzione dell’ammontare degli investimenti e della riduzione dei consumi energetici conseguita, aumentando in base al miglioramento certificato dell’efficienza energetica:
-nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5% ;
-nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro,
nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10% ;
-nella misura del 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15% .
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, trascorsi cinque giorni dall’invio dell’elenco dei beneficiari della misura da parte del GSE all’Agenzia.
I progetti devono essere certificati da un valutatore indipendente, con certificazioni ex ante e ex post. Almeno 4.032.000.000 euro dell’investimento devono contribuire agli obiettivi climatici. La misura comprende un regime di crediti d’imposta per le spese sostenute tra il 1º gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.
Quali investimenti e beni saranno incentivati?
Sono ammissibili al beneficio 5.0 i progetti di innovazione aventi a oggetto investimenti in beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati (gli stessi riportati nell’allegato A e B del Piano Transizione 4.0) purché si raggiunga una riduzione dei consumi energetici pari ad almeno il 3% della struttura produttiva o una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 5% dei processi interessati dall’investimento. A queste condizioni è possibile agevolare anche le spese di formazione e gli investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Sono ammessi all’agevolazione dunque investimenti in nuovi beni strumentali inclusi i sistemi all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili come il fotovoltaico a condizione che vengano abbinati (senza vincolo di proporzione di costo) ad investimenti già previsti dalla Transizione 4.0 (Legge N°232 del 11/12/2016) come beni strumentali (allegato A) o software (allegato B) che comportino un risparmio minimo del 3% sull’azienda o del 5% sulla linea di produzione su cui agiscono. Gli incentivi alle imprese per il fotovoltaico sono dunque possibili solo se trainati da un investimento in beni materiai che comporti già un risparmio (attestato da EGE o ESCo certificati) per l’azienda.
Saranno incentivati inoltre i seguenti beni, solo se realizzati nell’ambito di un investimento in beni materiali ed immateriali con le caratteristiche appena elencate:
1) gli investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, compresi gli impianti di stoccaggio. I moduli fotovoltaici sono agevolabili solo se rispondono ai seguenti requisiti, attestati dal produttore, di carattere territoriale e qualitativo (art. 12, comma 1, lett. a), b) e c) del D.L. n. 181/2023):
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (concorrono al calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 120% del loro costo);
c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0% (concorrono al calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 140% del loro costo);
Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non deve superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sulla base dei consumi medi annui precedenti all’inizio del progetto. Per gli impianti termici, il dimensionamento deve riferirsi esclusivamente al fabbisogno di calore di processo.
Solo i moduli fotovoltaici certificati possono beneficiare degli incentivi, con un credito d’imposta che varia in base al tipo di modulo.
I costi massimi ammissibili per le spese sono calcolati in euro per kW, con specifici limiti per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica. Le spese per impianti di produzione di energia termica sono anch’esse soggette a limiti di costo.
2) le spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Tali spese concorrono al credito nel limite del 10% degli investimenti effettuati e in ogni caso per un importo massimo di 300.000 euro.
Come già detto, il bonus è riconosciuto per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 con possibilità di completare gli oneri documentali entro il 28 febbraio 2026.
Transizione 5.0: come chiedere il credito di imposta
Il decreto direttoriale 6 agosto 2024 ha stabilito l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.
Transizione 5.0: la circolare Operativa 25877/2024
La Circolare Operativa del 16 agosto 2024, n. 25877 , che fa seguito al Decreto attuativo, contiene le linee-guida per l’implementazione del “Piano Transizione 5.0 è composta da 200 pagine in cui si trovano utili chiarimenti e approfondimenti sulla misura e come applicare correttamente le nuove agevolazioni fiscali alle imprese del Piano Transizione 5.0,, insieme alle tabelle e agli allegati contenenti i facsimile dei modelli.
In particolare a proposito degli investimenti trainati, la circolare approfondisce la questione degli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata all’autoconsumo e alle attività di formazione.
Per quanto riguarda le procedure per accedere agli incentivi, una parte è dedicata alla comunicazione preventiva (ex ante), un’altra alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e alla comunicazione di completamento del progetto d’innovazione (ex post) e alle relazioni tecniche da allegare la certificazione ex ante ed ex post.
Un utile approfondimento è dedicato al fotovoltaico: la circolare illustra come fino a quando non arriverà il Registro delle tecnologie per il fotovoltaico a cui è necessario fare riferimento per comprendere la classificazione delle varie soluzioni commercialmente disponibili, i moduli fotovoltaici (e i loro componenti) che saranno ammessi alla misura Transizione 5.0 dovranno riportare le seguenti conformità tecniche:
CEI EN 61215-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove;
CEI EN 61215-1-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino;
CEI EN 61215-1-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe);
CEI EN 61215-1-3 – Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo;
CEI EN 61215-1-4 – Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indiogallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS);
CEI EN 61215-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova;
CEI EN 61730-1 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
CEI EN 61730-2 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove;
e dovranno essere dotati di:
un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti)per l’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all’interno dei predetti Paesi le seguenti lavorazioni: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici.
di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell’ispezione di fabbrica.
Il 19 agosto 2024 è stata pubblicata una errata corrige al testo della circolare operativa disponibile qui.
Transizione 5.0: come avere la certificazione energetica per ottenere le agevolazioni
La certificazione energetica delle imprese, indispensabile per ottenere le agevolazioni, e la riduzione dei costi dei consumi energetici dovrà essere approvata mediante una certificazione rilasciata da:
-Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
-Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
-ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi
Tale certificazione dovrà attestare:
-ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
-ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
SunCity, in qualità di Energy Service Company (ESCo), è pronta ad effettuare la certificazione energetica necessaria per ottenere gli incentivi del Piano Transizione 5.0. Per maggiori informazioni contattateci qui.
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