PNRR 3 novità fotovoltaico, agrivoltaico e comunità energetiche: il Decreto legge sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 3 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la n. 94 del 21 aprile 2023) ha introdotto importanti semplificazioni per l’autorizzazione di impianti da fonti di energia rinnovabile (leggi qui cosa sono le fonti di energia rinnovabile), stabilendo autorizzazioni di fotovoltaico più agevoli e veloci, nonché l’esenzione dalle valutazioni ambientali (VIA) fino al 30 giugno 2024 per alcuni progetti, tra cui impianti fotovoltaici, impianti per lo stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e altre tipologie, la riduzione della fascia di rispetto (da beni o aree sottoposte a vincoli paesaggistici) per l’installazione di impianti eolici e fotovoltaici, l’identificazione di aree idonee all’istallazione di nuovi impianti da rinnovabili, lo sviluppo dell’agrivoltaico, e le comunità energetiche.
PNRR 3 e novità per il fotovoltaico
Il settore energetico è tra i principali ambiti di intervento delle novità del PNRR 3 che in questo senso si allinea agli obiettivi UE (qui il nostro approfondimento sull’innalzamento dell’obiettivo vincolante sulle rinnovabili per il 2030) che disciplina la posa in opera di pannelli solari e l’installazione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili con:
- semplificazione per la diffusione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare misure per rendere più semplice, veloce e snello l’iter di installazione di impianti fotovoltaici grazie a
- l’esenzione dalla valutazione di impatto ambientale VIA fino al 30 giugno 2024, per i seguenti progetti:
- di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW;
- di impianti per lo stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili,
- di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW;
- di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell’intervento medesimo, sino a 50 MW;
- di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadano nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo.
Nello specifico, l’articolo 49 nei commi da 1 a 3 introduce delle ulteriori semplificazioni in merito alle procedure di autorizzazione per la realizzazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili. In particolare, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è, quindi, subordinata all’acquisizione di alcun permesso, autorizzazione o atto di assenso (fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del dlgs n. 152/2006, dove previste):
- l’installazione di impianti fotovoltaici su terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
Le semplificazioni previste per l’autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili, comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti medesimi, si riferiscono a impianti ricadenti in aree idonee, ossia contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), siano ricadenti in aree idonee, ossia contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica.
Inoltre, è stata prevista la:
- riduzione della fascia di rispetto (da beni o aree sottoposte a vincoli paesaggistici) a cinquecento metri (invece del chilometro originariamente previsto) per l’installazione di impianti fotovoltaici;
- il procedimento di autorizzazione per gli impianti a fonti rinnovabili dovrà concludersi entro 150 giorni dalla ricezione dell’istanza di avvio del procedimento, con un provvedimento di autorizzazione che comprenda anche la valutazione di impatto ambientale (VIA), ove occorrente. Il coinvolgimento del Ministero della cultura riguarda il procedimento autorizzatorio solo con riferimento a progetti, non soggetti a VIA, localizzati in aree sottoposte a tutela e non più nelle aree contermini.
- autorizzazione paesaggistica impianti fotovoltaici entro 45 giorni. Il comma 6 dell’art.47 stabilisce un termine di 45 giorni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sui progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico.
Per quanto riguarda l’individuazione delle aree idonee per l’installazione degli impianti, l’art. 47 dispone che la classificazione già operata in via transitoria venga ampliata, con legge regionale, ai seguenti siti:
- dove vengono realizzate modifiche anche sostanziali per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, agli impianti di produzione esistenti (con un limite alla variazione dell’area occupata che le modifiche possono comportare, pari al 20%, ma solo per gli impianti diversi dagli impianti fotovoltaici);
- ai siti e agli impianti all’interno di tutti i sedimi aeroportuali;
- che distano più di 500 metri da beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale in caso di impianti fotovoltaici; più di 3 chilometri in caso di impianti eolici.
PNRR 3 e novità per l’agrivoltaico
Sono state poi approvate semplificazioni normative a proposito dell’agrovoltaico e in particolare per gli:
- impianti agrovoltaici. In particolare, gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia e ricorrono le seguenti condizioni:
- i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
- le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti.
- l’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo;
PNRR 3 e novità per le comunità energetiche
Importanti novità anche per le Comunità energetiche: l’articolo 16, comma 3-bis, consente all’Agenzia del demanio di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche per impianti superiori a 1 MW, con le Amministrazioni dello Stato o con altre pubbliche amministrazioni centrali o locali. Inoltre la norma dispone che:
- anche alle associazioni con personalità giuridica di diritto privato si applicano le disposizioni sulle Comunità energetiche rinnovabili (art. 31 d.lgs. n. 199/2021);
- le modalità semplificate per la concessione di aree per la realizzazione degli impianti a servizio di comunità energetiche rinnovabili finanziati dal PNRR.
Inoltre, è stato rivisto l’impegno massimo di spesa annua cumulata per il riconoscimento degli incentivi alla realizzazione di interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (ai sensi del dm 16 febbraio 2016):
- aumentato da 200 a 400 milioni di euro in relazione ai benefici riconosciuti alle pubbliche amministrazioni;
- ridotto da 700 a 500 milioni di euro in relazione ai benefici riconosciuti ai soggetti privati.
Se l’obiettivo del decreto ministeriale di incentivare una potenza installata di 5 GW di energia rinnovabile entro il 2027 viene raggiunto, le comunità energetiche potrebbero produrre una riduzione delle emissioni di CO2 di 1,35 milioni di tonnellate e un beneficio economico compreso tra 1,3 e 1,5 miliardi di euro, con un investimento previsto di 5-7 miliardi di euro, secondo lo studio “Modelli per promuovere le comunità energetiche: un’opportunità per le utilities” condotto da Agici e Accenture.
Una Comunità energetica è un gruppo costituito da organizzazioni pubbliche, imprese, attività commerciali o privati cittadini che decidono di dotarsi di strutture necessarie per produrre energia da fonti rinnovabili da utilizzare per il proprio consumo. Attualmente, in Italia ci sono 86 comunità energetiche, di cui solo 30 sono attive, mentre nel resto d’Europa siamo già a 9mila.
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