Rinnovabili: semplificazione impianti fotovoltaici fino al 2024

12, Giu 2023 | Efficienza energetica, NEWS DAL MONDO SUNCITY

Tempo di lettura:

Nel nuovo Decreto Bollette, il decreto-legge n. 34 del 2023, convertito in legge dopo la pubblicazione in GU n 124 del 29 maggio,tra le misure in materia di energia e sviluppo sostenibile per le rinnovabili, viene introdotta la semplificazione impianti fotovoltaici ovvero la possibilità, fino al 30 giugno 2024, di realizzare previa semplice DILA (dichiarazione inizio lavori asseverata) impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde di potenza fino a 1 MW e destinati all’autoconsumo nelle strutture turistiche o termali (articolo 7-bis) ma solo fino al 30 giugno 2024.

Cos’è la semplificazione impianti fotovoltaici

L’approvazione del dl 34/2023 ha normato il consenso all’installazione degli impianti fotovoltaici in aree delle strutture turistiche o termali, con procedure semplificate. Nello specifico, fino al 30 giugno 2024 sarà possibile l’autorizzazione all’installazione di impianti fotovoltaici su tetti piani o a falda di strutture legate ad attività turistiche o termali, utilizzando la procedura semplificata nota come DILA (Dichiarazione di inizio lavori asseverata).

Si tratta quindi di una semplificazione temporanea per l’installazione di impianti fotovoltaici anche se i moduli non sono collocati a terra, ma sono moduli collocati su coperture piane o falde, a patto che si rispetti il requisito di potenza fino a 1 MW per l’autoconsumo, l’utilizzo prioritario dell’energia autoprodotta per i fabbisogni della struttura e la localizzazione al di fuori di centri storici a soggetti a tutela culturale e paesaggistica); gli impianti saranno realizzabili previa dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA).

La misura stabilisce quindi un limite di potenza massima di 1.000 kWp e nei centri storici o in aree a tutela paesaggistica, si richiede l’attestazione che non siano visibili dagli spazi esterni e che i manti delle coperture non siano realizzati con prodotti che hanno l’aspetto dei materiali della tradizione locale.

La nuova norma di semplificazione impianti fotovoltaici va ad aggiungersi a quella già in vigore per il fotovoltaico a terra e sugli edifici: il dl n. 50/2022 aveva stabilito un periodo di 24 mesi in cui la procedura semplificata (DILA) poteva essere utilizzata solamente per i progetti di impianti fotovoltaici con moduli installati a terra. In dettaglio: fino al 16 luglio 2024 possono essere installati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti a strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 136 del dlgs n. 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

Quali sono le tipologie di impianti oggetto della semplificazione

La semplificazione impianti fotovoltaici riguarda unicamente le seguenti tipologie di impianto:

  • di potenza non superiore a 1 MW;
  • utilizzati per l’autoconsumo
  • con moduli collocati su coperture piane o falde di strutture turistiche o termali;

La procedura semplificata è valida esclusivamente per le aree che:

  • si trovino al di fuori dei centri storici;
  • non siano sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Procedure semplificate anche nei centri storici: quali sono le clausole da rispettare?

L’unica deroga al divieto di cui sopra per gli impianti da installare nei centri storici e per i beni paesaggistici di notevole interesse pubblico (immobili e aree di cui all’articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è la seguente, il decreto Rinnovabili: come stabilito dal dlgs 28 del 2011 (articolo 6-bis)non occorre alcuna valutazione ambientale o paesaggistica né acquisire atti di assenso a condizione che la DILA sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il progettista abilitato attesti che:

  • i manti delle coperture non siano realizzati con prodotti che hanno l’aspetto dei materiali della tradizione locale
  • i pannelli nelle coperture non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici, ad eccezione delle coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Per installare dunque impianti fotovoltaici nei centri storici sarà possibile presentare al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, la sola DILA dichiarazione di inizio lavori asseverata accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

Le procedure semplificate valgono fino al 30 giugno 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per non perderti i prossimi articoli Iscriviti alla nostra newsletter!

Gratuito e senza impegno, ti cancelli quando vuoi.

Newsletter semplice
[custom-facebook-feed feed=1]