Superbonus 110% cessione del credito e Bonus edilizi: scattano a febbraio le nuove regole

31, Gen 2022 | Efficienza energetica

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Aggiornamento del 7 febbraio 2022 su Superbonus, cessione del credito e bonus edilizi: il DL Sostegni Ter, come noto, ha limitato la cessione del credito ad una sola volta (di seguito tutti i dettagli).

Invece di entrare in vigore il 7 febbraio, la data è stata posticipata al 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022) a causa del necessario aggiornamento del software per la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni.


Scattano a febbraio le nuove regole per i Bonus edilizi, la Cessione del Credito e il Superbonus 110% (qui il nostro approfondimento dedicato alla maxi agevolazione). Dopo che la normativa è stata modificata, prorogata, cancellata e poi nuovamente approvata, per fare fronte alla confusione generata sul Superbonus e sulle altre agevolazioni nel settore dell’edilizia, alla luce delle modifiche introdotte dal Dl 157/2021,  l’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 28 gennaio 2022,  ha annunciato che sono state pubblicate le faq aggiornate che recepiscono le modifiche introdotte al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi con specifico riferimento alla cessione del credito.

Sarà il 4 febbraio la data di aggiornamento del canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi in base alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021). Sempre da quella data si potranno inoltre trasmettere le comunicazioni relative alle spese fatte nel 2022, secondo le novità previste dalla Manovra 2022 e ricapitolate in un utile Dossier pubblicato dalla Camera dei Deputati che ricapitoliamo qui di seguito.

Ma come funziona il Superbonus dopo la Legge di Bilancio?

Il Superbonus 110 %, come è noto, prevede una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici.

La detrazione può essere chiesta per le spese documentate sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (nuovo termine introdotto dal comma 66 della legge di bilancio 2021) per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, che si trovino all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).

Il comma 28 della legge di bilancio 2022 ha apportato una serie di proroghe della misura con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta ancora nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Per gli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

A queste tipologie di spese, dette trainanti, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (trainati) ad almeno un intervento trainante. Rientrano in questa categoria: interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nonché interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. La legge di bilancio 2022 chiarisce che le proroghe già menzionate (introdotte per le spese sostenute in interventi trainanti) si applicano anche per la realizzazione dei richiamati interventi trainati.

La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

L’articolo 121 del decreto Rilancio consente inoltre la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Con la legge di bilancio 2022 tale misura viene estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il superbonus (interventi trainanti e trainati), per le altre agevolazioni edilizie, l’opportunità è prevista fino al 2024.

Cosa cambia per il visto di conformità nel Superbonus ?

Viene introdotto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%: si tratta in particolare degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Anche in tal caso il visto di conformità riguarda i dati relativi alla documentazione e deve attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi: questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche, spiega la circolare, anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza. C’è una sola eccezione: il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. 

Le novità per la Cessione del Credito

Secondo i dati presentati dall’Enea nel suo Rapporto sul Superbonus 110%, al 31 dicembre 2021, erano in corso 95.718 interventi edilizi incentivati, per circa 16.204. miliardi di investimenti che porteranno a detrazioni per oltre 17.8 miliardi.

Una delle modalità per usufruire delle agevolazioni previste più richieste è quella della cessione del credito, grazie alla quale, infatti, il beneficiario del bonus non dovrà anticipare il denaro previsto per gli interventi poichè è direttamente l’istituto finanziario a far valere il credito d’imposta che potrà poi cederlo a sua volta.

Per evitare il verificarsi di nuove truffe a partire dal 7 di febbraio 2022 entrerà in vigore un nuovo Decreto che elimina la possibilità di cedere il Credito una terza volta, eliminando il sistema a cascata.

Occorre però sempre verificare la reale competenza delle imprese edili responsabili dei lavori al fine di evitare truffe finalizzate all’acquisizione di crediti d’imposta e quindi affidarsi a professionisti qualificati.

Le ultime modifiche a tutela della cessione del credito sono state introdotte nel Decreto Sostegni ter che pur essendo ancora in bozza, apporterà sicuramente alcune novità: la cessione del credito d’imposta non potrà andare oltre le due cessioni (fine del sistema a cascata).

Tali modifiche potrebbero riguardare i crediti d’imposta relativi a:

  • Bonus facciate;
  • Eco-bonus e Superbonus 110%;
  • Bonus ristrutturazione;
  • Bonus Affitto;
  • Bonus Sanificazione e acquisto DPI

Sono parecchi dunque i bonus che potrebbero cambiare volto dopo che sarà approvato quest’ultimo Decreto. Prepariamoci dunque per alcune novità in futuro a proposito della cessione del credito.

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