Superbonus 110% e imprese: quali benefici?

21, Set 2021 | Efficienza energetica, NEWS DAL MONDO SUNCITY

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Facciamo il punto sul Superbonus 110% ovvero l’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) degli edifici.

La misura consente di ottenere una detrazione fiscale del 110% in 5 anni, sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022** per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Un’agevolazione volta dunque a favorire l’efficientamento energetico e la transizione ambientale ed ecologica, per rendere le imprese sempre più sostenibili e rispettose verso l’ambiente.

[**Solo per i condomìni che entro il 30 giugno 2022 eseguiranno i lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetterà anche per le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2022. Per le case popolari (IACP) la proroga vale fino al 31 dicembre 2022, con estensione fino al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 i lavori sono stati eseguiti per almeno il 60%.]

Chi può fruire dei Superbonus?

  • i condomini (art. 1123 e ss. CC)
  • le persone fisiche non esercenti attività di impresa arti o professioni con riferimento a interi fabbricati con al massimo 4 unità distintamente accatastate appartenenti ad un unico proprietario o in comproprietà (per interventi trainati non più di due in caso di Ecobonus potenziato al 110%);
  • le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni relativamente ad interventi su singole unità immobiliari a destinazione residenziale (non più di due in caso di Ecobonus potenziato al 110%);
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica per le spese sostenute sino al 31.12.22 in caso di Ecobonus (se al 31 dicembre 2022 sono stati avviati lavori e realizzati per almeno il 60% i bonus potenziati di applicano sino al 30 giugno 2023);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • il terzo settore (organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale);
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Rientrano tra i beneficiari anche le imprese con riferimento agli interventi sulle parti comuni di unità immobiliari possedute o detenute all’interno di condomini.

Le imprese possono beneficiare dei Superbonus?

Purtroppo il Superbonus non può essere usufruito da parte delle imprese, a differenza delle altre detrazioni per l’efficientamento energetico e l’adeguamento sismico.

Le imprese potranno però beneficiare del Superbonus sono nella quota parte spettante per gli interventi realizzati su parti comuni degli edifici condominiali o meglio nell’ipotesi di unità immobiliari possedute da imprese all’interno di edifici condominiali (intendendosi per tali i fabbricati composti da più unità immobiliari di proprietà di una pluralità di soggetti) e relativamente ai lavori eseguiti sulle parti comuni degli stessi.

Gli interventi ammessi nel Superbonus

Il Superbonus 110% riguarda i lavori più importanti del settore “riqualificazione energetica degli edifici”. Gli interventi vengono definiti “trainanti”, se sono tra quelli obbligatori per accedere alla detrazione e “trainati”, se sono quelli accessori che godono della maggiorazione della detrazione, purchè svolti in concomitanza con uno degli interventi trainanti (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore o interventi di miglioramento sismico).

Più in dettaglio i cosiddetti interventi “trainanti” riguardano:

– interventi di isolamento termico sugli involucri edilizi, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio – sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti

– interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Quali sono gli interventi trainati?

Il Superbonus spetta anche per altre tipologie di interventi (i cosiddetti interventi “trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi “trainanti”:

– di efficienza energetica rientranti nell’Ecobonus;

– l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

– l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;

– l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Come funziona l’agevolazione per i contribuenti?

I contribuenti possono ottenere una detrazione fiscale (tramite compensazione con il proprio debito fiscale) pari al 110% della somma spesa o lo sconto totale in fattura cedendo il credito di imposta all’azienda che ha effettuato i lavori.

Se l’impresa è esecutrice di un intervento rientrante nel Superbonus 110%, può scegliere infatti di attivare la cessione del credito e lo sconto in fattura, o di applicare lo sconto in fattura di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, recuperando il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante. Le imprese di beni o servizi possono dunque, a loro volta, cedere illimitatamente il credito a terze parti – fornitori o istituti bancari – ottenendo immediata liquidità.

Quali altre spese rientrano nel Superbonus?

Sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio di dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni. La detrazione spetta inoltre per le spese sostenute per l’acquisto di materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse nonché gli altri eventuali costi collegati alla realizzazione degli interventi.

l Superbonus 110% è quindi un’importante opportunità per realizzare interventi di efficientamento energetico. É importante però affidarsi a professionisti qualificati e competenti, che vi accompagnino durante l’iter necessario ai fini dell’ottenimento del Superbonus 110% .

SunCity offre in materia la consulenza del proprio team di esperti che si occuperà di guidare passo per passo i clienti che lo richiedono durante tutte le fasi dell’iter, affinché possano usufruire di questo importante incentivo fiscale. Con il completamento delle pratiche amministrative e la scelta dei prodotti più adatti all’ottimizzazione energetica sarà possibile completare il piano di interventi di risparmio energetico, privilegiando le fonti pulite e avendo la sicurezza di fare un investimento sicuro e controllato.

Grazie alla solidità del Gruppo SunCity i partner e i loro clienti che possono cedere infatti il proprio credito, anche senza dover anticipare somme per sostenere i diversi interventi. 

Se sei un installatore o un progettista di impianti FV, scopri come possiamo supportarti oppure contattaci per richiedere maggiori informazioni a un nostro professionista.

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