Superbonus 2024, sconto in fattura e cessione del credito: le novità degli emendamenti al D.L. n.39/2024

10, Mag 2024 | Efficienza energetica, NEWS DAL MONDO SUNCITY

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Superbonus 2024, sconto in fattura e cessione del credito: tra le novità introdotte con gli emendamenti al Decreto Legge n. 39, entrato in vigore appunto il 30 marzo 2024, sul quale il governo ha ottenuto il 16 maggio il voto di fiducia al Senato e che ora passerà alla Camera, dove l’esame del provvedimento dovrà concludersi entro il 28 maggio, vi sono lo “spalma-crediti” edilizi in 10 anni per il Superbonus, Sismabonus e Barriere Architettoniche, lo stop dal 30 marzo dell’opzione sconto in fattura e della cessione del credito anche per il bonus barriere architettoniche (salvi i lavori fatti in zone colpite dal terremoto), il fermo alla remissione in bonis con il termine ultimo al 4 aprile 2024 e il bonus ristrutturazioni al 30% dal 2028.

Lo Spalma-Crediti edilizi in 10 anni

Lo spalma crediti edilizi prevede l’obbligo di spalmare in 10 anni  – e non più in 4 le detrazioni per superbonus, sismabonus e bonus barriere 75% per le spese sostenute nel 2024-25. La norma non si applica alla spese sostenute dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 compreso, così come scritto nel testo del decreto, (comma 4 dell’articolo 4 bis del DL 39/24).

La norma non riguarderà inoltre, nel 2024, invece chi ha utilizzato i bonus edilizi sotto forma di crediti di imposta derivanti dalle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura: la compensazione dei crediti di imposta del Superbonus resterà a 4 anni, mentre i crediti Sismabonus e Bonus barriere architettoniche a 5 anni così come scritto nel decreto all’art.121 del DL 34/2020.

Stop definitivo a sconto in fattura e cessione del credito 

Con il D.L. 39/2024, lo stop a sconto in fattura e cessione del credito è definitivo anche per le rate residue di spese già sostenute negli scorsi anni. È possibile utilizzare ancora cessione del credito o lo sconto in fattura solo per gli interventi di recupero e ricostruzione di edifici nelle zone terremotate (massimo 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 per gli eventi sismici del 6 aprile 2009).

Bonus ristrutturazioni al 30% dal 2028

Per quanto riguarda il Bonus ristrutturazioni, che ricordiamo è valido nella misura del 50% solo fino al 31 dicembre 2024, il comma 8 dell’articolo 9-bis del Decreto stabilisce la seguente riduzione del bonus:

-50% fino al 31 dicembre 2024;
-36% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027;
-30% dal 1° gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2033.

Stop per la remissione in bonis

Stop all’utilizzo della remissione in bonis per gli errori formali nelle comunicazioni inviate entro lo scorso 4 aprile. Il  DL 39/2024 ha infatti bloccato questa possibilità: è scaduto il 4 aprile 2024 il termine per l’invio delle comunicazioni inerenti a sconto in fattura e cessione del credito all’Agenzia delle Entrate.

Il D.L. 39/2024

Il D.L. 39/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo scorso e in vigore dal giorno successivo, aveva stabilito nuove restrizioni all’utilizzo del superbonus della cessione del credito e dello sconto in fattura, stabilendo limitazioni con effetto retroattivo e nello specifico sopprimendo alcuni commi ( 3-bis e 3-quater ) dell’art. 2 del dl 11/2023, eliminando di fatto alcune deroghe precedentemente previste.

Queste le misure stabilite a marzo:

  • stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito anche per barriere architettoniche, case popolari (Iacp), cooperative di abitazioni, onlus (salvi solo i lavori già avviati e gli interventi in zone colpite dal sisma);
  • stop alla remissione in bonis ( ultima data per la comunicazione dell’opzione della cessione del credito fissato al 4 aprile 2024);
  • obbligo di comunicazione preventiva antifrode;
  • blocco della fruizione dei bonus edilizi da parte di soggetti con debiti erariali;

La norma prevede tuttavia una deroga per gli interventi su immobili danneggiati da eventi sismici specifici, quali i terremoti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. In questi casi, resta possibile la cessione della detrazione maggiorata del superbonus, salvaguardando così le aree maggiormente colpite e bisognose di interventi di ristrutturazione e miglioramento sismico.

Vecchie CILA-S

Tra le principali limitazioni c’è il blocco della cessione del credito o dello sconto in fattura per tutti gli interventi Superbonus che, pur essendo in possesso della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), non sono ancora avviati o per cui vi non sono spese documentate. Le vecchie CILA-S sono quindi salve se hanno già avviato i lavori con relative fatture emesse prima del 30.03.24.

Questa decisione restringe ulteriormente le possibilità di trasferimento dei bonus edilizi e rischia di avere un effetto retroattivo anche su coloro che avevano presentato la Cila entro il 16 febbraio del 2023, ma non avevano sostenuto alcuna spesa documentata da fattura per lavori già effettuati alla data del 30 marzo, cioè quella di entrata in vigore del decreto. Per chi non ha avviato l’intervento o rimane solo l’opzione della detrazione decennale del credito d’imposta.

La nuova normativa mantiene dunque valide le deroghe solo per interventi per cui, alla data del 29/03/2024: – è stata presentata la Cilas; – è stata adottata la delibera assembleare condominiale; – è stata presentata o richiesta l’istanza per il titolo abilitativo; sono iniziati i lavori; – esiste un accordo vincolante con acconti già versati.

Il decreto stabilisce di fatto un doppio requisito: da un lato è necessario avere effettuato un pagamento, collegato a una fattura,  dall’altro bisogna aver fatto materialmente l’intervento. In questo caso, allora, sarà sufficiente avere pagato una fattura, collegata a lavori effettivamente realizzati, per mantenere la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Onlus, Odv, Aps, Cooperative e IACP

Il D.L. 39/2024 elimina la possibilità di beneficiare della cessione del credito o sconto in fattura per le Onlus, Odv, Aps, Cooperative e IACP (ed enti assimilati) che potranno beneficiare della cessione del credito e dello sconto in fattura esclusivamente se la CILA per interventi Superbonus o la richiesta del titolo abilitativo per interventi Superbonus siano state presentate entro il 29 marzo 2024.

Stop a cessione del credito e sconto in fattura per il Bonus barriere architettoniche

Il D.L. 39/2024 stabilisce che dal 31 marzo non ci saranno più cessione del credito e sconto in fattura per il bonus barriere architettoniche. Per le spese sostenute dopo l’entrata in vigore del provvedimento, si salva solo chi abbia un titolo presentato, i lavori avviati o un accordo firmato con pagamento di un acconto entro il 30 marzo.

Remissione in bonis: entro il 4 aprile 2024

Dato che D.L. 39/2024 ha imposto la scadenza del 4 aprile 2024 per la comunicazione delle cessioni del credito in relazione alle spese sostenute nel 2023 (e quote residue degli anni precedenti) per interventi edilizi agevolati, la misura ha escluso l’applicazione della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione utile alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024.

Obbligo di comunicazione preventiva antifrode

Il D.L. 39/2024 ha inoltre introdotto l’obbligo di una comunicazione preventiva antifrode per permettere un monitoraggio anticipato degli interventi e delle spese previste, pena una sanzione di 10mila euro.

Bisognerà dunque comunicare ad ENEA, i dati relativi all’intervento di efficientamento quali:

-i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
-la somma delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto 39/2024;
-la somma delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto negli anni 2024 e 2025;

Superbonus 2024: il nuovo calendario delle scadenze

Le scadenze del Superbonus 2024 sono cambiate:

  • Il 4 aprile è l’ultima data per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni sconto in fattura e cessione per le spese sostenute nel 2023 o per le rate annuali riferite a interventi realizzati negli anni precedenti.
  • Il 31 dicembre 2024 è la data per terminare i lavori per i condomini che vogliono mantenere la detrazione al 70%. Dal 1° gennaio 2025 l’agevolazione sarà ridotta al 65%. Un’ulteriore termine in calendario riguarda il contributo a fondo perduto, previsto a determinate condizioni, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio scorso. Tali spese dovranno essere sostenute entro il 31 ottobre 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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