Il Ministero del Turismo ha comunicato le modalità di erogazione dei crediti d’imposta e dei contributi a fondo perduto dedicati al settore ricettivo e alle imprese turistiche (il cosiddetto Superbonus 80% turismo, se ve lo siete perso leggete qui il nostro approfondimento) per la riqualificazione energetica e antisismica degli alberghi e più in generale delle strutture turistiche e ricettive all’aria aperta (campeggi), nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici. Nell’annuncio, inoltre, vengono riportate le spese finanziabili e le istruzioni da seguire per inviare richiesta di accesso alle misure di sostegno economico introdotte dal Decreto Legge 152/2021, approvato il 6 novembre, attuativo del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
L’efficientamento energetico ha la priorità
Il Superbonus alberghi prevede appunto sia un credito d’imposta sia un contributo a fondo perduto a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024.
Sono 500 i milioni destinati dal Governo alla misura del credito d’imposta. Di questa somma, la metà è riservata agli interventi di riqualificazione che vedono come oggetto il settore dell’energia. Questa manovra volta a favorire la riqualificazione energetica, e i proprietari di immobili più virtuosi che decideranno di attuarla, copre diversi tipi di interventi, sia volti all’aumento dell’efficienza energetica che alla protezione antisismica.
Come funziona il Superbonus alberghi
Il credito d’imposta è pari all’80% delle spese sostenute per il miglioramento delle strutture ricettive (efficientamento energetico, riqualificazione antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi indicati sopra, realizzazione di piscine e acquisizione di attrezzature termali, digitalizzazione (ad esempio, impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme specializzate, consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità, come indicati dall’art. 9, comma 2, del Decreto Legge 83/2014);).
Come ed entro quando ottenerlo
Il tax credit è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza nessun limite in materia di utilizzo di crediti d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi agevolabili sono stati realizzati. Per ottenere questo incentivo, è quindi necessario inoltrare all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, l’F24. Dopodiché, se la propria struttura rientra tra quelle che possono richiedere il Superbonus, questa figurerà nell’elenco trasmesso all’Agenzia delle Entrate dal Ministero del Turismo. Questo, infine, provvede ad effettuare il rimborso richiesto.
È possibile inoltre cedere questo credito (nella sua totalità o solo parzialmente) ad altri destinatari, come banche o intermediari finanziari con le consuete regole (cessione totale o parziale, con eventuale ulteriore cessione a terzi).
Gli interventi ammissibili alle agevolazioni devono essere realizzati tra la data di entrata in vigore del decreto (7 novembre 2021) e il 31 dicembre 2024. Il nuovo credito spetta anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del decreto PNRR (cioè il 7 novembre 2021), a condizione però che le relative spese siano sostenute a decorrere da quella data.
I contributi a fondo perduto
Per quanto riguarda i contributi a fondo perduto, invece, le spese sostenute potranno ammontare fino ad un massimo di 40mila euro; l’importo può però essere aumentato (anche cumulativamente) in tre casi:
-se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica per almeno il 15% dell’importo totale, l’importo può salire fino a ulteriori 30mila euro;
-se il destinatario ha i requisiti per accedere ai benefici per l’imprenditoria femminile o quella giovanile, l’importo può aumentare fino a ulteriori 20mila euro;
-se l’impresa ha sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’importo può innalzarsi fino a ulteriori 10mila euro.
Le due misure sono cumulabili tra loro, purché il totale cui ammonta la spesa sostenuta per la riqualificazione non sia ecceduto. Entrambi gli incentivi, però, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi, sono erogati fino a esaurimento delle risorse stanziate (500 milioni di euro come già detto distribuiti così: 100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), con una priorità prevista per gli investimenti di riqualificazione energetica, secondo l’ordine cronologico delle domande (l’esaurimento dei fondi sarà comunicato sul sito del ministero del Turismo).
Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione alla fine dell’intervento, ma è possibile richiederne un’anticipazione fino al 30% presentando apposita garanzia fideiussoria rilasciata da una banca, da un’impresa assicurativa o da un intermediario finanziario iscritto al relativo albo oppure con una cauzione costituita, a scelta, in contanti, bonifico, assegni circolari o titoli di Stato.
Infine, per le spese ammissibili non coperte dagli incentivi (credito d’imposta e contributo a fondo perduto), si può accedere anche al finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017, a condizione che almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.