Superbonus: cosa cambia con il blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura

20, Feb 2023 | Efficienza energetica, NEWS DAL MONDO SUNCITY

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Il 16 febbraio il Governo ha normato il blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura del Superbonus con un decreto-legge entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio che sta causando le proteste delle associazioni di categoria.

In una nota Palazzo Chigi ha specificato che il testo interviene, in particolare, per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “Superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

L’oggetto dell’intervento non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico spiega il Governo.

Cosa cambia con il blocco alla cessione del credito

Dall’entrata in vigore del decreto, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese.

Rimane invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti e restano dunque tutte le forme di bonus, incluso il 110, ma solo nella forma di detrazione di imposta.

Si abrogano dunque le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:

  • spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
  • spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

Si introduce anche il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento.

Per quanto riguarda le deroghe al decreto, per chi ha già presentato la Comunicazione di inizio lavori, non cambia niente, è possibile infatti continuare ad optare per sconto in fattura o cessione del credito:
– per interventi sulle unifamiliari e sulle abitazioni con ingresso autonomo, a condizione che entro ieri 16 febbraio 2023 sia stata presentata la Cila;
– per interventi nei condomìni, a condizione che entro il 16 febbraio sia stata adottata la delibera assembleare e presentata la Cila;
– per la demolizione e ricostruzione di edifici, a patto che entro il 16 febbraio sia stato richiesto il titolo abitativo;
per il sismabonus acquisti, sulle abitazioni per le quali entro il 16 febbraio sia stato registrato il contratto preliminare o stipulato il contratto definitivo di compravendita.

Invece chi era in procinto di iniziare i lavori ma non ha ancora presentato la comunicazione, dovrà fermarsi o pagare, anticipando  di fatto quanto il bonus potrà poi restituire con le detrazioni. Per tutti gli interventi per i quali tali adempimenti vengano fatti da oggi in poi, come già detto, sarà utilizzabile come già detto unicamente la detrazione Irpef.

Infine, il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali. Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate. L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione. Resta, peraltro, fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

Cosa succede ora alle CILA in Corso

La cessazione del Bonus 110% potrebbe avere anche ripercussioni sulla pratica delle CILA (Comunicazioni inizio lavori asseverate). In particolare, si teme un rallentamento delle autorizzazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, con conseguenze negative sull’occupazione nel settore edilizio.

Le reazioni delle associazioni di categoria e le possibili soluzioni

La cancellazione della cessione del credito per il Superbonus ha scatenato l’allarme in primis delle categorie maggiormente interessate dalle disposizioni del decreto-legge.

“Con il DL 11/2023, il Governo italiano ha di fatto eliminato la possibilità di ricorrere allo sconto in fattura ed alla cessione del credito derivante – si legge nel comunicato – da bonus edilizi mettendo così a repentaglio migliaia di imprese e professionisti oltre che decine di migliaia di posti di lavoro. Senza alcun confronto con le rappresentanze della filiera delle costruzioni, per l’ennesima volta, vengono assunte decisioni che modificano le “regole del gioco” a partita in corso. La giustificazione addotta dal Governo a tale decisione risulta basata su datisi legge nella nota diffusa dall’Ordine degli Architetti – non reali e privi di una valutazione complessiva sull’effetto della circolazione dei crediti fiscali derivanti da bonus edilizi”.

“La decisione del Governo – commenta in una nota il Consiglio Nazionale degli Ingegneri – rischia di generare uno shock di notevoli proporzioni tenuto conto del numero consistente di cantieri che si stanno ancora aprendo e del livello estremamente elevato di crediti pregressi incagliati”. “ A dichiararlo è Il presidente dell’Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Caserta, Raffaele Cecoro.

“La cessione del credito è nata nel 2016, ben prima dell’introduzione del superbonus, per favorire l’utilizzo delle detrazioni fiscali da parte delle famiglie meno abbienti. Negli anni successivi, il meccanismo è stato modificato in vari modi, discutibili come ogni cosa. Lascia quantomeno perplessi la scelta del Governo – dichiara il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa – di eliminare del tutto questo sistema. Attendiamo fiduciosi le notizie e le spiegazioni che saranno fornite”.

Il Consiglio dei Ministri ha concordato che le associazioni di rappresentanza rappresentanti delle banche, delle imprese e dei costruttori e tutti i soggetti coinvolti nelle procedure del Superbonus saranno sentite dal Governo oggi 20 febbraio: alle 16,30 sono stati convocati i rappresentanti di Abi, Cassa Depositi e Prestiti e Sace. Questi ultimi due soggetti potrebbero svolgere un ruolo per risolvere l’impasse dei cantieri. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella della “cartolarizzazione” dei crediti rimasti bloccati.

A seguire, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin incontreranno i vertici delle associazioni di categoria: Ance, Confindustria, Confedilizia, Confapi e Alleanza delle Cooperative Italiane. Alla riunione prenderanno parte anche il viceministro all’Economia Maurizio Leo e il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Superbonus 110%, gli ultimi dati dell’Enea

In base a quanto indicato dall’ultimo report dell’Enea, con l’inizio del nuovo anno il superbonus 110 per cento ha subito un rallentamento dovuto soprattutto alle ultime regole sulle unifamiliari. Il totale degli investimenti ammessi a detrazione per il Superbonus ammontava a 65,2 miliardi il 31 gennaio 2023. Le asseverazioni sono salite a 372.303, mentre gli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione sono in totale 49,7 miliardi, il 76,2% del totale. Le detrazioni previste a fine lavori (cioè l’onere a carico dello Stato) sono 71,7 miliardi, quelle maturate per lavori conclusi 54,7 miliardi. A proposito degli interventi in condominio, il valore medio dell’investimento è pari a 594.891,80 euro in flessione rispetto al mese precedente (al 31 dicembre 2022 era pari a 598.813,24 euro). Per l’efficientamento degli edifici unifamiliari il valore medio dell’investimento è invece pari a 113.845,67 euro (al 31 dicembre 2022 era pari a 113.757,98 euro). Inoltre, per i lavori sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti il valore medio dell’investimento è pari a 96.877,90 euro (al 31 dicembre 2022 era pari a 97.009,89 euro).
Il totale degli investimenti che hanno riguardato i condomini sono stati 30,4 miliardi di euro, quelli che hanno interessato gli edifici unifamiliari sono stati 24,4 miliardi di euro e quelli che hanno interessato le unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono stati 10,2 miliardi di euro.
I cantieri aperti sono stati 372.303, di cui 51.247 nei condomini, 215.105 negli edifici unifamiliari e 105.945 nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

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