Nuove norme su bonus edilizi, Superbonus e cessione del credito sono stati inserite nel Decreto Legge Energia n. 21 del 21 marzo 2022 che ha rivoluzionato una serie di requisiti che le imprese edili devono avere per essere in grado di accedere ai bonus per l’edilizia, a cominciare dal Superbonus. È stato inasprito il criterio per accedere ai benefici delle agevolazioni per i lavori edili per le imprese e allo stesso tempo è stata allargata la platea dei Contratti collettivi nazionali di riferimento (CCNL),ammissibili. Ma vediamo le disposizioni più in dettaglio.
Superbonus: stabilito l’obbligo di SOA oltre ai 516mila euro di lavori
La novità più importante che riguarda i bonus edilizi e, in particolare, il Superbonus 110%, concerne la qualificazione SOA, ovvero l’attestazione rilasciata dalle Società Organismi di Attestazione (di cui l’acronimo “SOA”) per dimostrare che l’impresa agisce nel rispetto delle norme europee UNI EN ISO 9000 ed è conforme alle norme nazionali in vigore. Il Governo ha stabilito che dal 2023 i lavori oltre ai 516mila euro che desiderano beneficiare del Superbonus, potranno essere compiuti unicamente da imprese dotate della qualificazione SOA. La misura ha lo scopo quindi di far accedere alle agevolazioni solo le imprese edili più esperte e attestate.
Cessione del credito e SOA
Il vincolo SOA non riguarda però unicamente il Superbonus. L’articolo 10-bis del decreto 21-2022 viene infatti applicato anche per ottenere le opzioni di cessione del credito per i tutti i bonus edilizi per i quali è prevista questa possibilità. I tempi però sono ancora lontani. La misura, infatti, sarà in essere solo dal 1° gennaio 2023. Non è tutto, perchè la norma in questione stabilisce inoltre un periodo “transitorio”: dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023, infatti, le imprese edili che abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA, potranno accedere ai lavori che beneficiano dei bonus edilizi.
Bonus edilizi e CCNL
L’articolo 23-bis del decreto 21-2022 ha stabilito invece che, in caso di lavori sopra i 70mila euro, possano essere ammesse anche quelle imprese edili che utilizzano diversi contratti collettivi di lavoro, che non appartengono necessariamente a quelli normalmente stipulati dalle associazioni sindacali nazionali più rappresentative.
Le altre norme per l’edilizia del Decreto Legge 21-2022
Il decreto Energia ha normato anche altri due aspetti riguardanti l’edilizia e le imprese del settore. È stato da un lato prorogato di un anno il termini di alcune autorizzazioni amministrative del settore dell’edilizia privata, e allo stesso tempo sono stati allungati i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica, principalmente a causa dei disagi e ritardi dell’approvvigionamento dei materiali e per il caro-prezzi.
A causa del caro-materiali, il DL 21-2022 ha inoltre stabilito che le norme previste per gli appaltatori si applichino anche ai contraenti generali, seppur in deroga a quanto stabilito dai contratti o convenzioni.