Continuiamo a parlare di Superbonus 110%. Più precisamente, analizziamo uno degli elementi necessari per accedere alle detrazioni: le asseverazioni. Si tratta di una serie di atti che il tecnico deve obbligatoriamente caricare sul portale ENEA dedicato. L’ENEA, successivamente, procederà a un controllo automatico, finalizzato ad accertare che la documentazione sia completa.
L’asseverazione è obbligatoria a fine lavori. Tuttavia, può essere fatta anche in corso d’opera. È prevista, infatti, al 30% o al 60% dei lavori realizzati, quando si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
I DOCUMENTI PER L’ASSEVERAZIONE
Per compilare l’asseverazione, il tecnico dovrà caricare sul portale una serie di documenti. Più precisamente:
- copia della polizza assicurativa;
- APE preliminare;
- APE post;
- Computo metrico dei lavori.
Ricevuta l’istanza, l’ENEA deve procedere ai diversi tipi di controllo.
Controllo formale
Si tratta di un controllo sulla forma scritta del documento. L’ENEA, in particolare, verifica:
- data;
- firma;
- timbro;
- richiamo agli artt 47, 75 e 76 del dPr n° 445 del 28 dicembre 2000.
Controllo sul tecnico
L’ENEA procede anche a un controllo sul tecnico abilitato e verifica:
- la dichiarazione del professionista, con la quale conferma di voler ricevere tutte le comunicazioni con valore legale;
- il massimale della polizza di assicurazione. Questo, infatti, deve essere congruo al numero delle asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi. Non può, in ogni caso, essere inferiore a 500 mila euro;
- la polizza di assicurazione. Questa, più specificatamente, deve indicare la società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo complessivo assicurato. Deve, infine, precisare la disponibilità rimanente della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.
Controllo sul beneficiario
L’ENEA accerta che il beneficiario abbia diritto all’agevolazione, verificando che risponda ai requisiti previsti dai commi 9 e 10 dell’art 119 del decreto rilancio.
Controllo sui requisiti tecnici e verifica economico-finanziaria
L’ENEA, infine, procede a controlli volti a verificare:
- la rispondenza degli interventi ai requisiti previsti dal decreto
- l’appartenenza dell’edificio a una delle tipologie agevolabili.
- la congruità degli interventi rispetto ai costi reali specifici;
- la dichiarazione del tecnico che attesta il rispetto di quanto stabilito dal progetto e dall’APE preliminare;
- le caratteristiche dei materiali acquistati, anche attraverso le schede tecniche e dalle fatture dai fornitori.
Una volta compiuti tali controlli, l’ENEA appone il visto di conformità. Conferma, cioè, l’esito positivo della verifica. Emetta, quindi, una ricevuta elettronica con il codice identificativo dell’istanza, come previsto dal’’art. 6 comma 1 lett. g) del decreto requisiti Ecobonus.
Nel caso di stato di avanzamento lavori, la domanda dovrà riportare espressamente la caratteristica di “stato di avanzamento lavori”.
Alla conclusione dei lavori o comunque non oltre i 90 giorni da tale termine, il professionista dovrà presentare l’asseverazione di fine lavori. ENEA provvederà, quindi, alla seconda verifica. In caso di esito positivo, infine, emetterà ricevuta di conformità. La ricevuta riporterà il codice identificativo della domanda e la dichiarazione di “intervento realizzato”.
Diverso è, invece, se entro 48 mesi dall’asseverazione SAL non venga compilata l’asseverazione per fine lavori. In questo caso ENEA, infatti, notifica all’Agenzia delle Entrate la mancata conclusione dei lavori.
Per concludere, ricordiamo che in questi giorni è stata pubblicata la bozza del decreto Semplificazioni, che potrebbe apportare importanti cambiamenti in materia di asseverazioni.
Per sapere quali sono le novità introdotte dalla bozza, leggi il nostro articolo “Superbonus 110: novità del decreto semplificazioni“