Superbonus 110: novità del decreto semplificazioni

26, Mag 2021 | NEWS DAL MONDO SUNCITY

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Oggi parliamo del tanto atteso decreto semplificazioni e dei conseguenti aggiornamenti in materia di Superbonus.

Il 21 maggio, infatti, è stata pubblicata una bozza la cui approvazione dovrebbe arrivare nella settimana del 31 maggio. Quali sono, quindi, le novità introdotte e cosa cambierà per il Superbonus 110%?

Le modifiche all’art. 119 del decreto rilancio

Le modifiche più interessanti sono quelle apportate all’art 119 del DL n. 34 del 2020 (decreto rilancio).

La bozza sembra introdurre, infatti, novità rilevanti. In particolare, prevede:

  • l’abrogazione del riferimento al vincolo di accesso autonomo e dell’indipendenza funzionale, per gli edifici unifamiliari;
  • l’introduzione di un chiarimento in merito agli impianti di climatizzazione. Si specifica, infatti, che «Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.»;
  • l’ampliamento dei beneficiari delle detrazioni agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fini di lucro). Verrebbero inclusi, quindi, le società per azioni, srl, cooperative, altri enti pubblici e privati, trust per immobili con attività d’impresa o industriale o agricola.

La CILA è sufficiente per beneficiare delle detrazioni del Superbonus

Una delle novità di maggior rilievo è quella in materia di asseverazioni e CILA.

La bozza del decreto semplificazioni, infatti, sostituisce il comma 13ter, dell’art 119. Il nuovo testo, più precisamente, prevede che:

  • tutti gli interventi che beneficiano del Superbonus possono essere realizzati presentando la CILA, senza necessità della presentazione dello stato legittimo. L’unica eccezione è rappresentata dagli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici.
  • la CILA dovrà attestare solo gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Dovrà attestare, inoltre, che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.

Infine, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del DPR n. 380/2001 si verificherebbe esclusivamente in caso di:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni.

È bene precisare che si tratta ancora di una bozza in fase di revisione. Bisognerà attendere, dunque, l’approvazione definitiva per avere notizie certe in merito alle tanto attese semplificazioni per il Superbonus.

Per scoprire cosa prevede il testo definitivo del Decreto Semplificazioni, leggi il nuovo articolo Decreto Semplificazioni: le novità approvate in materia di Superbonus

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