Superbonus 110%: quali sono gli interventi che ne beneficiano?

15, Mag 2020 | NEWS DAL MONDO SUNCITY

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Superbonus 110%. Il Governo prova a rilanciare l’economia italiana, messa a dura prova da due mesi di lockdown, con il Decreto Rilancio 2020, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso mercoledì 13 maggio, mettendo in campo un Superbonus edilizia che interesserà maxi-interventi volti all’efficientamento energetico. Impatti anche su ecobonus e sismabonus.

 

Il nuovo Superbonus vale il 110% e si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La detrazione, rivolta a condomini e singole unità abitative adibiti a prima casa, potrà essere spalmata in cinque quote annuali di pari importo, qualora non si opti per lo sconto in fattura da parte del fornitore che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile (cessione del credito) ad altri soggetti.

Sono tre gli interventi trainanti che attiveranno il superbonus e che saranno la conditio sine qua non anche per usufruire del superbonus del 110% anche per gli interventi minori di riqualificazione energetica. Ma vediamo nel dettaglio la tipologia di interventi, i beneficiari, le modalità per la detrazione, lo sconto in fattura e la cessione del credito per il fornitore.

 

MAXI-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CHE ATTIVANO E BENEFICIANO DEL SUPERBONUS 110%

I tre interventi “trainanti” che attiveranno il Superbonus 110% sono i seguenti:

  • Cappotto termico: Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio – sia unifamiliare sia condominiale con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. La detrazione è calcolata su un massimale di spesa di 60.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
  • Caldaie a condensazione in condominio: Rientrano in questa categoria tutti gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un massimale di spesa di 30.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio (incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito).
  • Caldaie a pompa di calore in case singole: Rientrano in questa categoria tutti gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. Anche in questo caso la detrazione è calcolata su un massimale di spesa di 30.000 euro (compreso lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito).

 

IMPATTI SU ECOBONUS PER INTERVENTI COLLEGATI AI LAVORI MAGGIORI

Il Superbonus 110% si applica anche a tutti gli interventi di efficientamento energetico oggi agevolati con l’ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento, e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei maxi-interventi “trainanti” sopra elencati.

Ad esempio, il cambio delle finestre nel contesto di un cappotto termico con i requisiti indicati in precedenza, sarà detraibile al 110% entro i limiti di spesa propri degli infissi, ma per poter accedere allo sconto 110%, gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Nel caso in cui non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape).

Impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

Così anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, se eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” o degli interventi del sisma bonus, sarà possibile ottenere una detrazione del 110%, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il tetto delle spese, in questo caso, è di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Sistemi di accumulo

Questa detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici. Il pacchetto di sconti fiscali non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. Sconto al 110% anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, purché agganciata agli interventi trainanti.

 

IMPATTI SU SISMABONUS

Quanto al sismabonus, anche per gli interventi antisismici degli edifici l’incentivo viene portato al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del credito a un’impresa di assicurazione con la stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, spetterà una detrazione sulla polizza nella misura del 90 per cento. Da queste disposizioni sono esclusi gli edifici in zona sismica 4 (già oggi esclusi dal sismabonus).

 

INTERVENTI ESEGUITI DA PROFESSIONISTI ABILITATI

L’ecobonus e il sismabonus al 110% saranno concessi a condizione che la bontà degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che dovranno anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. I tecnici responsabili delle attestazioni dovranno stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi dei lavori che attestano o asseverano.

La polizza servirà a garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata non soltanto ai propri clienti ma anche e al bilancio dello Stato. Chi dovesse rilasciare attestazioni e asseverazioni infedeli rischierà sanzioni penali o pecuniarie.

 

BENEFICIARI SUPERBONUS

Tutte le agevolazioni del Superbonus 110% viste fin qui si applicano agli interventi effettuati dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa, dalle persone fisiche che non esercitino attività professionale o di impresa.

 

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

Per beneficiare del Superbonus 110%, in alternativa alla detrazione fiscale vera e propria, spalmata in cinque quote annuali, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti (cessione del credito), comprese banche e intermediari finanziari, o per la trasformazione in un credito di imposta. Il decreto introduce l’obbligo per il contribuente di acquisire il ‘visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi. L’opzione andrà comunicata in via telematica alle Entrate (servirà un provvedimento del direttore per regolarla).

Un decreto importante per il rilancio economico del nostro Paese, nel post lockdown legato al Covid19.

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Fonti: Il Sole 24 ore e Edilportale.it

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