È possibile installare il fotovoltaico sui tetti di Roma senza autorizzazioni

19, Ott 2023 | NEWS DAL MONDO SUNCITY, Efficienza energetica

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A Roma è possibile installare il fotovoltaico sui tetti nei territori comunali senza autorizzazioni, perfino in una città ricca di bellezze artistiche e culturali come la Capitale, una semplificazione importante che riguarda circa il 95% del comune romano. Lo annuncia con una nota Italia Solare, l’associazione italiana che rappresenta l’intera filiera dell’industria fotovoltaica nazionale, in occasione dell’evento del 4 ottobre a Roma, a Palazzo Valentini, alla presenza di Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica Roma Capitale, Mariano Angelucci, Consigliere Città Metropolitana di Roma, Carlo Salvemini, Delegato ANCI Energia e Sindaco di Lecce, Benedetta Brighenti, Direttore Generale Renael, Emilio Sani, Consiglio Direttivo di ITALIA SOLARE e Attilio Piattelli, Presidente Coordinamento FREE, coordinati da Edoardo Zanchini, Direttore Ufficio Clima Roma Capitale.

L’incontro, organizzato da ITALIA SOLARE in collaborazione con Roma Capitale e con il patrocinio di Città Metropolitana di Roma Capitale, è stato l’occasione per presentare il documento “Solare sui tetti di Roma. Il punto sulla semplificazione delle procedure”, nato per aiutare coloro che vogliono installare impianti fotovoltaici sui tetti della capitale e necessitano di districarsi tra la normativa.

“L’impegno di Roma Capitale sul solare è collocato dentro una cornice di obiettivi internazionali sul clima ma ha anche una dimensione molto concreta di interesse. A dicembre del 2022 abbiamo approvato una delibera di Giunta per la diffusione degli impianti solari, la promozione di comunità energetiche e gruppi di autoconsumo, la semplificazione delle procedure di installazione, il supporto a famiglie, associazioni, imprese”. Con quella delibera abbiamo voluto chiarire il nostro impegno sul solare, nelle sue articolate forme oggi possibili di produzione, autoproduzione e condivisione anche attraverso le comunità energetiche. Aggiungo, inoltre, che sempre la Giunta ha approvato pochi giorni fa uno dei pilastri del PAESC (il Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima) con il quale abbiamo aumentato gli obiettivi di decarbonizzazione della città al 2030 per farli stare dentro la curva necessaria a contenere la temperatura del Pianeta entro 1,5 gradi. Più saremo capaci, infatti, di produrre energia in questo modo e più potremo ridurre le bollette di cittadini e imprese, ma anche di Roma Capitale, come stiamo facendo su oltre 211 scuole che stiamo riqualificando” dichiara l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia.

“La semplificazione normativa oggi permette di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle abitazioni senza alcun iter autorizzativo perché considerati interventi di manutenzione ordinaria e pertanto non sono subordinati all’acquisizione di alcun atto di assenso”, spiega Emilio Sani, Consigliere di ITALIA SOLARE che ha presentato il documento.

Come installare il fotovoltaico senza autorizzazioni sui tetti di Roma

“Gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di qualsiasi dimensione su edifici e manufatti fuori terra (ovvero il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno), con qualunque modalità (integrati, parzialmente integrati, inclinati su tetti piani, in facciata etc…) e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete nelle aree di pertinenza sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e, salvo le specifiche eccezioni previste, non sono subordinati all’acquisizione di qualsivoglia atto di assenso” si legge nella nota pubblicata dall’associazione.

Cosa significa? Vuol dire che sui tetti e strutture fuori terra gli impianti fotovoltaici possono essere installati senza autorizzazioni come interventi di manutenzione ordinaria (interventi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo o permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso). Si potrà dunque procedere in tali termini con il regime di attività edilizia libera che non richiede autorizzazioni o comunicazioni. A Roma queste condizioni riguardano circa il 95% del territorio comunale e dunque ci troviamo di fronte a una semplificazione di grande portata per la realizzazione del solare sui tetti degli edifici.

Dunque, da una parte non è necessario fare alcuna comunicazione o attività nei confronti del Comune, “dall’altra però si pone il tema del rispetto delle norme di settore, che deve essere garantito –  precisa l’associazione – ivi comprese le prescrizioni a tutela della sicurezza e dell’igiene previste nei regolamenti edilizi” ovvero fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”

Rimangono quindi in vigore i criteri di tutela e integrazione dei pannelli solari stabiliti dal piano regolatore per gli edifici e le aree ricomprese nella Carta della Qualità e l’eccezione della necessità di ottenere, fra gli atti di assenso:
L’autorizzazione paesaggistica (semplificata, quindi da presentare al Comune di Roma), nei casi di edifici in aree vincolate ai sensi dell’art. 136 comma 1 lett. b) e c), fatto salvo il caso in cui si tratti di installazioni in immobili di cui all’Articolo 136 lettera c) del D. Lgs. 42/2004 integrate nelle coperture e non visibili dallo spazio pubblico esterno e dai punti di vista panoramici e non si è in presenza di manti di copertura realizzati in materiali della tradizione locale;
L’autorizzazione del soprintendente, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004) per gli impianti da realizzarsi sui beni culturali (parte seconda del Codice) ovvero, su edifici direttamente vincolati dopo la dichiarazione ex art. 13 del Codice, compresi quelli appartenenti allo stato, regioni e comuni, altri enti pubblici territoriali, enti ecclesiastici o edifici di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga a più di 70 anni.
Sono fatte salve le dichiarazioni e gli elenchi di riconoscimento dell’importante o notevole interesse pubblico, anche ai fini della ricomprensione nelle aree di cui all’articolo 136 del D. Lgs 42/2004.

Ricapitolando, per installare il fotovoltaico sui tetti nei pochi casi in cui serve l’autorizzazione paesaggistica non deve essere applicata la disciplina regionale o comunale ma la disciplina nazionale regolatoria, con una procedura speciale semplificata di silenzio assenso. Infine, per i beni di interesse culturale, appartenenti a soggetti privati senza scopo di lucro o a soggetti pubblici, se la verifica esclude l’interesse culturale, è possibile procedere in edilizia libera, altrimenti è necessario richiedere il nullaosta dell’amministrazione competente (Soprintendenza), successivamente è possibile procedere in edilizia libera.

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