Nonostante l’incertezza sul futuro del Superbonus, è importante sapere quali sono gli interventi che beneficiano del Superbonus dato che la misura riguarda i lavori più importanti del settore riqualificazione energetica degli edifici. Ricordiamo che attualmente la norma prevede il 110% per i condomini per tutto il 2023, con décalage nel biennio seguente, rispettivamente al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Quali sono gli interventi che beneficiano del Superbonus?
Gli interventi vengono definiti “trainanti”, se sono tra quelli obbligatori per accedere alla detrazione e “trainati”, se sono quelli accessori che godono della maggiorazione della detrazione, purché svolti in parallelo a uno degli interventi “trainanti” (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore o interventi di miglioramento sismico).
Ma andiamo con ordine e vediamo innanzitutto l’elenco degli interventi trainati:
1. Ecobonus al 65%
L’Ecobonus al 65% per l’efficientamento energetico degli edifici fino al 31 dicembre 2024 prevede il recupero fino al 65% delle spese sostenute, come già detto, per interventi di efficientamento energetico effettuati sia su edifici singoli che condomini eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti. In dettaglio, fra i lavori più importanti che beneficiano dell’agevolazione vi sono la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda oltre a quella di pompe di calore.
2. Bonus ristrutturazioni al 50%
Il Bonus Ristrutturazioni 50% (prorogato al 2024) è l’agevolazione per il recupero fiscale del 50% delle spese sostenute per alcune tipologie di interventi edilizi all’interno dell’abitazione per le riqualificazioni edilizie e l’installazione di impianti fotovoltaici ( ripartendo la detrazione in 10 anni in rate di pari importo fino ad un massimo di 96mila euro).
3. Fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110%
Si tratta del Superbonus 110% per l’installazione di impianti fotovoltaici che comporta un “intervento trainante” di isolamento termico al quale agganciare l’installazione del fotovoltaico, in qualità di intervento trainato. Ricordiamo infatti che per gli impianti fotovoltaici, essendo interventi “trainati” (installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a quello dell’impianto solare fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati; installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati) la sola installazione di pannelli fotovoltaici o batterie di accumulo non è sufficiente per accedere alla detrazione 110%. È infatti necessario che questi interventi vengano effettuati insieme ad uno degli interventi “trainanti” (isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria; interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico).
Nel dettaglio:
-impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
-i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo;
-infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:
euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.
La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata in sito venga ceduta al GSE e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni. In caso di interventi di trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, interventi di nuova costruzione, e interventi di ristrutturazione urbanistica (articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 6 giugno 2001, n. 380) il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Ed ora vediamo l’elenco degli interventi trainanti:
1. Cappotto termico in case singole e condominio
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali, inclinate e per la coibentazione del tetto che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
La definizione di unità immobiliare funzionalmente indipendente, prevede che debba essere dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
Il limite di spesa è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
-50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
-40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
.30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Inoltre i materiali isolanti scelti per i lavori da svolgere devono rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 11 ottobre 2017.
2. Caldaie a condensazione e a pompa di calore, fotovoltaico, microgenerazione, in condominio
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari).
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese:
-non superiori a 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
-non superiori a 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
3. Caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici, fotovoltaico, microgenerazione
Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di microcogenerazione, nonché a collettori solari).
La detrazione prevista è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Nelle prossime settimane è in arrivo il reddito energetico, un fondo da duecento milioni di euro rivolto alle famiglie in condizione di disagio economico, destinato alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo: lo prevede un decreto firmato il 9 agosto dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e in attesa del Decreto attuativo annunciato dal MASE.
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