Bonus edilizi e novità del Decreto legge n. 157/2021 antifrodi: a rischio le ristrutturazioni

29, Nov 2021 | Efficienza energetica

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Aggiornamento 3 dicembre

Con l’approvazione dell’emendamento n. 9.2000 all’articolo “Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici” del Disegno di Legge di Bilancio, le disposizioni del decreto Anti-frodi (decreto legge 11 novembre 2021, n. 157) entrano ufficialmente nella Legge di Bilancio 2022. Ciò non cambia la sostanza e pertanto le norme introdotte il 12 novembre, e illustrate in questo articolo, rimangono valide.


Tramite il disegno di legge di Bilancio 2022 inviato alle Camere, il Governo ha prorogato termini e ridefinito le condizioni di accesso ai Superbonus e più in generale ai differenti bonus edilizi (se ve lo siete perso leggete il nostro approfondimento “Sconto in fattura e cessione credito: nella manovra 2022 proroga al 2024 per tutti i bonus edilizi”) che stanno trainando la ripresa dell’intero settore, che però esprime preoccupazione per le modalità con le quali sono state introdotte le nuove norme del “Decreto antifrodi” (DL 157/2021), in vigore dallo scorso 12 novembre.

Il decreto 157/2021, nell’introdurre misure urgenti per il contrasto alle frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi, ha esteso l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il Superbonus 110% venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne quando la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta. L’obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Le nuove norme arrivano a poche settimane dalla scadenza del 31/12/2021, scatenando l’insorgere di sentite preoccupazioni che coinvolgono tutti gli operatori del settore, spesso configurando una inopportuna accelerazione degli iter autorizzativi o, peggio, delle fasi esecutive degli interventi agevolati, comportando un consistente svantaggio sia in termini di contenimento dei costi, quando non causa di fenomeni speculativi e rincari inappropriati, unitamente ad un minor controllo sulla qualità dell’eseguito.

Con la proroga dei Superbonus (della proroga del Superbonus 110% fino al 2023 potete leggere tutto qui) infatti sono aumentate le richieste per procedere sulla via del risparmio energetico, specie per condomìni o dimore storiche, a iniziare i lavori di ristrutturazione ma l’introduzione dell’obbligo retroattivo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei costi anche alle iniziative in corso ha provocato il blocco dell’operatività delle piattaforme che gestiscono le cessioni dei crediti d’imposta da bonus edilizi, gettando nella più ampia incertezza gli operatori e i contribuenti interessati dagli interventi agevolati.

La filiera delle costruzioni (Ance, Assolegno di FederlegnoArredo, Alleanza delle Cooperative – Legacoop produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e servizi e Agci produzione e lavoro, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Casartigiani, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil, Claai, Confapi Aniem, Anaci, Isi, Oice, Rete Professioni Tecniche, Federcostruzioni, Federesco, Elettricità Futura) ha pubblicato una nota in cui sottolinea come appaiano “insufficienti i chiarimenti forniti in questi giorni dall’Agenzia dell’Entrate in quanto non risolvono il problema complessivo della retroattività, che viene eliminata solo per i pagamenti eseguiti entro l’11 novembre lasciando quindi fuori tutti i lavori in corso“.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ai primi quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal Dl n. 157/2021 in materia di bonus diversi dal Superbonus. In particolare, con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus, l’Agenzia ha chiarito che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, introdotto dal Dl n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del Dl n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata. Con riferimento, invece, ai tecnici, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del Dl n. 157/2021.

A fronte delle incertezze e dei mancati adempimenti la filiera delle costruzioni ha ribadito “di essere totalmente favorevole al rafforzamento e all’estensione a tutte le iniziative – presenti, passate e future – dell’attività di controllo e di prevenzione dell’utilizzo illecito dei bonus edilizi”, così come avvenuto sulla verifica della congruità del costo del lavoro anche per il settore privato. Allo stesso tempo chiede però con forza che “l’applicazione delle nuove procedure operative sia limitata ai soli interventi avviati successivamente all’emanazione di tutti i provvedimenti e delle relative istruzioni o quantomeno avviati dopo l’entrata in vigore del Decreto.”

Peraltro – si legge nella nota “lo stesso Statuto del contribuente prevede che modifiche rilevanti alla normativa non abbiano carattere di retroattività, a tutela del principio di affidamento per gli interventi in corso. Sempre a tutela del contribuente, deve essere garantito che chi esegue i lavori possieda adeguata e specifica qualifica tecnica e professionale e organizzazione del lavoro per la realizzazione delle opere eseguite a regola d’arte anche a garanzia di chi opera nel rispetto delle regole e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

La filiera domanda, quindi, al Governo e al Parlamento di “intervenire urgentemente per evitare rallentamenti  nel percorso di crescita del Paese trainata in larga parte dalle misure adottate nel 2020, che stanno cominciando proprio ora a produrre gli effetti auspicati in linea con gli obiettivi di sostenibilità indicati dall’Europa e dal Piano di ripresa e resilienza. 

L’effetto economico degli incentivi fiscali edilizi, Eco- Sismabonus ordinario, Bonus edilizia, Bonus Facciate ( i cui lavori effettuati possono consentire l’esercizio delle opzioni per cessione del corrispondente credito d’imposta o per lo “sconto in fattura”), tra tutti il Superbonus 110% si integra infatti in maniera ottimale con gli obiettivi generali di efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente, indicati quali missioni fondamentali nella strategia del PNRR.

C’è un patrimonio edilizio da risanare e da rimettere a valore e i bonus dell’edilizia e il Superbonus 110% rappresentano una sorta di “finestra temporale” importante per realizzare un piano di intervento di ristrutturazione ed efficientamento energetico  che darà valore all’intero Paese. Il risultato però è che i cantieri rischiano di fermarsi, nonostante la legislazione fiscalmente favorevole con i bonus: ci si augura dunque che il Governo intervenga limitando le nuove norme del decreto 157/2021 agli interventi futuri.

 

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