Rinnovabili: le novità del PNRR 3

8, Mag 2023 | Efficienza energetica, NEWS DAL MONDO SUNCITY

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Rinnovabili: le novità del PNRR 3 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione. La norma ha l’obiettivo di  velocizzare l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), e introduce molte novità per i professionisti tecnici e il comparto edilizia e importanti semplificazioni per l’autorizzazione di impianti da fonti di energia rinnovabile (leggi qui cosa sono le fonti di energia rinnovabile), l’identificazione di aree idonee all’istallazione di nuovi impianti da rinnovabili, fotovoltaico, lo sviluppo dell’agrivoltaico, comunità energetiche, e l’esenzione dalla valutazione di impatto ambientale per una serie di infrastrutture green, autorizzazione unica per il rilascio del VIA e procedure semplificate anche per i piccoli impianti e per la produzione di idrogeno verde.

PNNR 3 e rinnovabili 

Il settore energetico è tra i principali ambiti di intervento delle novità del PNRR 3 che in questo senso si allinea agli obiettivi UE (qui il nostro approfondimento sull’innalzamento dell’obiettivo vincolante sulle rinnovabili per il 2030) che disciplina la posa in opera di pannelli solari e l’installazione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili con:

  • semplificazione per la diffusione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare misure per rendere più semplice, veloce e snello l’iter di installazione di impianti fotovoltaici grazie a
  •  l’esenzione dalla valutazione di impatto ambientale fino al 30 giugno 2024, dei progetti di impianti di energia rinnovabile, nonché dei progetti di stoccaggio dell’energia rinnovabile e dei progetti di rete elettrica necessari per integrare l’energia rinnovabile

Nello specifico, la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in aree industriali, artigianali e commerciali, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento non deve essere subordinata ad alcun permesso.  Tali interventi sono considerati attività di manutenzione ordinaria e non sono subordinati ad alcuna autorizzazione.

Inoltre, è stata prevista la:

  • riduzione della fascia di rispetto (da beni o aree sottoposte a vincoli paesaggistici) a cinquecento metri (invece del chilometro originariamente previsto) per l’installazione di impianti fotovoltaici;
  • il procedimento di autorizzazione per gli impianti a fonti rinnovabili dovrà concludersi entro 150 giorni dalla ricezione dell’istanza di avvio del procedimento, con un provvedimento di autorizzazione che comprenda anche la valutazione di impatto ambientale (VIA), ove occorrente. Il coinvolgimento del Ministero della cultura riguarda il procedimento autorizzatorio solo con riferimento a progetti, non soggetti a VIA, localizzati in aree sottoposte a tutela e non più nelle aree contermini.
  • Il comma 6 dell’art.47 stabilisce un termine di 45 giorni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sui progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico.

Sono state poi approvate semplificazioni normative a proposito dell’agrovoltaico e in particolare per gli:

  • impianti agrovoltaici. In particolare, gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia e ricorrono le seguenti condizioni:
    • i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
    • le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti.

Importanti novità anche per le Comunità energetiche:

  • anche alle associazioni con personalità giuridica di diritto privato si applicano le disposizioni sulle Comunità energetiche rinnovabili (art. 31 d.lgs. n. 199/2021);
  • l’articolo 16, comma 3-bis, ci concerto con le Amministrazioni dello Stato o con altre pubbliche amministrazioni centrali o locali.

Inoltre, è stato rivisto l’impegno massimo di spesa annua cumulata per il riconoscimento degli incentivi alla realizzazione di interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (ai sensi del dm 16 febbraio 2016):

  • aumentato da 200 a 400 milioni di euro in relazione ai benefici riconosciuti alle pubbliche amministrazioni;
  • ridotto da 700 a 500 milioni di euro in relazione ai benefici riconosciuti ai soggetti privati.

In arrivo, inoltre:

  • 41 milioni, tra il 2025 e il 2027 per il polo siderurgico di Piombino;
  • 21 milioni per la regione Molise nel triennio 2023-2025 per i lavori utili all’adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata;
  • misure inerenti ai progetti legati al Giubileo 2025 e che dovranno essere realizzati senza barriere architettoniche (previsto anche un piano per il posizionamento di totem con defibrillatori per eventuali soccorsi dei fedeli).

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