Incentivi per il fotovoltaico a casa: modello unico semplificato e bonus per installare pannelli solari

14, Set 2022 | Efficienza energetica, NEWS DAL MONDO SUNCITY

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Fotovoltaico a casa a portata di mano grazi a incentivi e bonus per installare pannelli solari e ridurre i costi delle bollette dal 7 settembre: è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, il Decreto MiTE 2 agosto 2022 n.297, dedicato all’ “Estensione del modello unico per la realizzazione la connessione e l’esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200 kW”, in attuazione dell’art. 10 del Decreto Legge 1° marzo 2022 n. 17/2022 (cd. Decreto Energia) convertito in Legge n.34/2022, per la definizione delle condizioni e delle modalità di applicazione di un modello unico semplificato di cui all’art. 25, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n.199/2021, per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis , comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Il Modello Unico Semplificato per installare impianti solari fotovoltaici estende l’utilizzo della procedura semplificata dagli impianti fino a 50Kw a quelli fino a 200 kW. I pannelli solari fotovoltaici possono essere installati su edifici, ma anche su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, con i seguenti vincoli:

  • devono essere collocati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per cui siano necessari interventi attraverso lavori semplici di realizzazione, modifica o sostituzione di impianti preesistenti e per la connessione del gestore di rete;
  • devono avere potenza nominale non superiore a 200 kW;
  • devono essere soggetti a richiesta di ritiro dell’energia elettrica da parte del Gse, ivi incluso il ritiro dedicato, o devono cedere l’elettricità prodotta al mercato mediante sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal Gse.

La procedura velocizzata può essere utilizzata anche per installare pannelli solari nei centri storici, purché siano integrati nelle coperture e non visibili da spazi pubblici esterni o da punti panoramici.

I soggetti richiedenti dovranno fare riferimento esclusivamente ai Gestori di Rete, compilando e trasmettendo in via informatica la parte I del Modello Unico per fotovoltaico prima di iniziare i lavori. In caso di esito positivo delle verifiche, lo stesso gestore provvederà, a oltre ad informare il richiedente, a inviare copia del Modello Unico al Comune e al GSE, a caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudì di Terna, ad addebitare al soggetto interessato gli oneri per la connessione e ad inviare i dati dell’impianto alla Regione o alla Provincia autonoma necessario.

L’Autorità per l’Energia ARERA dovrà effettuare l’aggiornamento, entro 90 giorni, dei propri provvedimenti predisponendo quali lavori per la connessione degli impianti fotovoltaici rientrino nel range di utilizzo del Modello Unico.

Inoltre ricordiamo che, con il Decreto Legge 17/2022 convertito in Legge 34/2022 (in vigore dal 29 aprile 2022), sono state disposte particolari misure per semplificare e incentivare al massimo la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con specifico riferimento a quelli solari, sia termici sia fotovoltaici.

Gli incentivi per il fotovoltaico

Ai sensi dell’art.7-bis, comma 5 del D.Lgs. n.28/2011 (come sostituito dall’art.9, comma 1 del D.L. 17/2022 convertito in L. n.34/2022), l’installazione degli impianti solari termici e fotovoltaici:

  • rientra fra gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del DPR. 380/2001 cd. “Testo Unico Edilizia” e quindi nell’attività edilizia libera;
  • può avvenire su edifici e su strutture e manufatti fuori terra (es. tettoie, pergole, autorimesse, pensiline del parcheggio del condominio ecc.) ovunque ubicati, comprese le zone A dei piani urbanistici comunali come individuate ai sensi del DM 1444/1968 (o le zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale o locale);
  • può avvenire con qualunque modalità (es. su coperture inclinate o piane) e non è previsto un limite quantitativo in termini di potenza massima o di superficie, ferme restando le eventuali disposizioni di settore che prevedono specifici limiti;
  • è liberalizzata insieme anche alle opere per la connessione degli impianti alla rete elettrica e agli eventuali interventi di potenziamento o adeguamento della rete esterni agli edifici, alle strutture o ai manufatti;
  • non è soggetta all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, (es. nulla osta ente parco, autorizzazione per vincolo idrogeologico, ecc.) compresi quelli previsti dal D.lgs. 42/2004, cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per quanto riguarda gli incentivi per il fotovoltaico, il Superbonus 110, consente sia di installare impianti fovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, che di installare, contestualmente o successivamente,  sistemi di accumulo integrati in tai impianti solari fotovoltaici agevolati. L’agevolazione non può superare i 48mila euro per singola unità immobiliare e ha un limite di applicazione di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico che però può essere ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui avvenga contestualmente ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.

Non si tratta dell’unico incentivo in circolazione: ci sono gli incentivi per l’autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili, quelli per le batterie sugli impianti di produzione elettrica alimentati da FER.

Come si fa per utilizzare il Superbonus 110 per fotovoltaico?

Il superbonus si può utilizzare per il fotovoltaico unicamente:

  • sui condomini, sulle parti comuni dell’edificio;
  • sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio stesso;
  • sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti.

Ci sono però altri due vincoli importanti:

  1. È inoltre necessario, a monte, prevedere lavori trainanti, interventi di efficienza energetica come l’isolamento termico o la sostituzione delle caldaie, senza i quali non si può accedere al bonus. Ai lavori trainanti si possono aggiungere i lavori trainati, tra i quali rientra anche l’installazione di pannelli fotovoltaici. 
  2. È necessario cedere al Gestore dei servizi energetici (GSE) SPA l’energia non auto-consumata in sito o l’energia non condivisa per l’autoconsumo.

Qui il nostro approfondimento per sfatare i falsi miti sul Superbonus e comprendere meglio come sfruttarlo.

Il bonus per i sistemi di accumulo

Sono numerosi i vantaggi del Superbonus 110 prevede anche una detrazione in caso di installazione (contestuale o successiva a quella degli impianti solari), di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati dal Superbonus. La detrazione è riconosciuta alle stesse condizioni di cui sopra, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per l’installazione degli impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

C’è inoltre la possibilità dal 2022, di utilizzare, ai fini IRPEF, una detrazione per i sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, utilizzabile dalle persone fisiche e riguardante le spese sostenute nel 2022, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Comunità energetiche rinnovabili (CER) e Autoconsumo

I temi dell’Autoconsumo collettivo e delle Comunità di energia rinnovabile, sono proprio uno dei focus del Gruppo SunCity che a luglio 2022 ha pubblicato un importamte Vademecum sulle Comunità energetiche Rinnovabili per sapere tutto sulle CER e capire come rappresentino un’opportunità per i borghi italiani. Nel documento SunCity risponde ai quesiti più importanti sulle CER e racconta come la transizione ecologica ed energetica passi infatti anche attraverso i piccoli comuni in cui stanno crescendo oggi le esperienze che raccontano come una rivoluzione per il nostro sistema energetico sia possibile grazie ad innovazione e autoproduzione da rinnovabili.

L’autoconsumo collettivo permette a un gruppo di cittadini o residenti dei condomini di consumare, immagazzinare e vendere energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, risparmiando così sulla bolletta.

La creazione di un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni o PMI che si uniscono per dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili viene definita una comunità energetica.

Il meccanismo di incentivazione per queste tipologie di utenti è stato definito dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 settembre 2020, che stabilisce la tariffa con cui si incentivano la promozione dell’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche da fonti rinnovabili.

Come stabilito dal decreto, la tariffa per l’energia autoconsumata è pari rispettivamente a:

100 €/MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo;
110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili.

Va ricordato che si tratta di un incentivo cumulabile con il Superbonus: se si usufruisce del 110 è prevista la cessione in favore del GSE dell’energia immessa in rete.

ARERA ha recentemente dato il via ai provvedimenti necessari a garantire l’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (RED II), per lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili (qui il nostro approfondimento).

Per sapere tutto sulle Comunità energetiche SunCity mette a disposizione come già ricordato sopra, il Vademecum delle Comunità Energetiche Rinnovabili, presentato in questo articolo di approfondimento.

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